Art. 8 Controlli 1. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente decreto, l'Agenzia delle entrate effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, la conformita' delle attivita' e dei costi di ricerca e sviluppo effettuati a quanto previsto dal presente decreto. 2. Qualora, nell'ambito delle attivita' di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilita' di specifiche attivita' ovvero alla pertinenza e congruita' dei costi sostenuti, la predetta Agenzia puo' richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. 3. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Sono fatte salve le eventuali responsabilita' di ordine civile, penale e amministrativo.