Art. 8 
 
 
                              Controlli 
 
  1. Per la verifica della corretta fruizione del  credito  d'imposta
di  cui  al  presente  decreto,  l'Agenzia  delle  entrate   effettua
controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di
accesso al beneficio, la conformita' delle attivita' e dei  costi  di
ricerca e sviluppo effettuati a quanto previsto dal presente decreto. 
  2. Qualora, nell'ambito delle attivita' di verifica e di  controllo
effettuate  dall'Agenzia  delle  entrate,   si   rendano   necessarie
valutazioni di carattere  tecnico  in  ordine  all'ammissibilita'  di
specifiche attivita' ovvero alla pertinenza e  congruita'  dei  costi
sostenuti, la predetta Agenzia puo'  richiedere  al  Ministero  dello
sviluppo economico di esprimere il proprio parere. 
  3. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti  l'indebita
fruizione, anche parziale,  del  credito  d'imposta  per  il  mancato
rispetto    delle    condizioni    richieste    ovvero    a     causa
dell'inammissibilita'  dei  costi  sulla  base  dei  quali  e'  stato
determinato l'importo fruito, l'Agenzia  delle  entrate  provvede  al
recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni
secondo legge. Sono  fatte  salve  le  eventuali  responsabilita'  di
ordine civile, penale e amministrativo.