Art. 8 Incremento del Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali 1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le risorse della «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» del «Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono incrementate, per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e delle province autonome dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche' dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. Per le predette finalita' sono utilizzate le somme iscritte in conto residui delle rimanenti sezioni del predetto Fondo, rispettivamente per 108 milioni di euro della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» e per 1.892 milioni di euro della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale». Il predetto importo di 2.000 milioni di euro e' ulteriormente incrementabile delle ulteriori eventuali risorse disponibili ed inutilizzate della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale». 2. Le somme di cui al comma 1 da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma proporzionalmente alle richieste trasmesse, a firma del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di nullita', entro il 30 giugno 2015, ivi incluse le regioni e le province autonome che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidita' a valere sul predetto Fondo, sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015. Entro il 10 luglio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano puo' individuare modalita' di riparto diverse dal criterio proporzionale di cui al periodo precedente. Il decreto di cui al primo periodo assegna anche eventuali disponibilita' relative ad anticipazioni di liquidita' attribuite precedentemente, ma per le quali le regioni non hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonche' le eventuali somme conseguenti a verifiche negative effettuate dal Tavolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, fatte salve le risorse di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate, in relazione ai criteri di cui al primo ed al secondo periodo, le ulteriori eventuali risorse resesi disponibili nella «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale» di cui al terzo periodo del comma 1. 3. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2 a ciascuna regione e provincia autonoma e' subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonche' alla verifica positiva degli stessi da parte del competente Tavolo di cui al comma 2. 4. L'erogazione delle anticipazioni di liquidita' di cui ai precedenti commi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e' subordinata, oltre che alla verifica positiva effettuata dal Tavolo di cui al comma 2, in merito agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidita' ricevute precedentemente. (( 4-bis. L'ente di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, puo' presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con certificazione del Commissario straordinario, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidita', nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, finalizzata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014, derivanti dall'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). Per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzato, per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 20 milioni di euro, della Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 4-ter. All'erogazione della somma di cui al comma 4-bis si provvede a seguito: a) della presentazione da parte dell'ente di cui al comma 4-bis di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014 e di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita' maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze; b) della sottoscrizione di un apposito contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresi', qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente e' pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione. 4-quater. In caso di mancato rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e, in ogni caso, sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'ente, fino a concorrenza della rata dovuta. I proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell'ente sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione. )) 5. Nell'esercizio 2015, i pagamenti in conto residui concernenti la spesa per acquisto di beni e servizi e i trasferimenti di parte corrente agli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno, effettuati a valere delle anticipazioni di liquidita' erogate in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non rilevano ai fini dei saldi di cassa di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 6. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e non piu' dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni di liquidita' al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche' dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Per le medesime finalita' di cui al periodo precedente sono utilizzate le somme iscritte in conto residui della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al primo periodo per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro. 7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformita' alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalita' per la concessione e la restituzione delle somme di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidita'. 8. Le somme di cui al comma 7 saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli enti locali interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidita' ricevute precedentemente. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con propri decreti, da comunicare alla Corte dei conti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in conto residui tra le Sezioni del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 10. Per l'anno 2015 e' attribuito ai comuni un contributo di complessivi 530 milioni di euro(( , di cui una quota pari a 472,5 milioni di euro e' ripartita in proporzione alle somme attribuite ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e la restante quota e' ripartita tenendo conto della verifica del gettito per l'anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. )) Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015, e' stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali, la quota di tale contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. 11. Ai fini di cui al comma 10, per l'anno 2015, e' autorizzato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 530 milioni di euro, della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalita' di cui al comma 9. 12. Agli oneri derivanti dal comma 10 pari a 5.671.000 euro per l'anno 2016, a 5.509.686 euro per l'anno 2017 e a 5.346.645 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 13. All'articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2015». (( 13-bis. Per l'anno 2015 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 ottobre 2015. 13-ter. In relazione alla necessita' di sopperire alle specifiche straordinarie esigenze finanziarie della citta' metropolitana di Milano e delle province, nel 2015 e' attribuito alle medesime un contributo di 80 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro destinati alla citta' metropolitana di Milano, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto comma 2. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. Il Ministero dell'interno, con proprio decreto, distribuisce entro il 30 settembre 2015 il contributo complessivo di 30 milioni di euro alle sole province che nel 2015 utilizzano integralmente la quota libera dell'avanzo di amministrazione e che hanno massimizzato tutte le aliquote. Il contributo e' distribuito in misura proporzionale alle risorse necessarie a ciascuna provincia per conseguire nel 2015 l'equilibrio di parte corrente. A tal fine le province comunicano al Ministero dell'interno, entro il 10 settembre 2015, l'importo delle risorse di cui necessitano per conseguire l'equilibrio di parte corrente, considerando l'integrale utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione e la massimizzazione di tutte le aliquote. 13-quater. Per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' attribuito alle province e alle citta' metropolitane un contributo di 30 milioni di euro nell'anno 2015, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto comma 2. Il contributo di cui al periodo precedente non e' considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al relativo riparto tra le province e le citta' metropolitane. 13-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 13-ter e 13-quater, pari a 1.500.400 euro per l'anno 2016, a 1.459.588 euro per l'anno 2017 e a 1.418.219 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 13-sexies. All'articolo 60, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La causa di ineleggibilita' prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato e' gia' in carica e in quello nel quale intende candidarsi.». 13-septies. Le risorse di cui al comma 16, lettera c), dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, possono essere utilizzate a copertura degli oneri annuali di servizio pubblico relativi al contratto di servizio stipulato all'esito dell'affidamento del predetto servizio sulla base di una procedura di gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme nazionali ed europee di settore e nei limiti di quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico individuati dallo stesso contratto. 13-octies. Per l'anno 2015, anche al fine di tener conto del minor gettito derivante alla Regione siciliana dalle modifiche della disciplina della riscossione dell'IRPEF, e' attribuito alla medesima Regione un contributo di 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del medesimo comma 2. 13-novies. Agli oneri derivanti dal comma 13-octies, pari a 2.728.000 euro per l'anno 2016, a 2.653.796 euro per l'anno 2017 e a 2.578.580 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. 13-decies. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per le annualita' 2014 e 2015 l'assegnazione della quota dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e' effettuata, fermo restando quanto disposto dal comma 13-undecies del presente articolo, mediante attribuzione diretta alla Regione, da parte della struttura di gestione individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, nell'importo indicato, al fine della copertura per il bilancio dello Stato, dal comma 3 del citato articolo 11, al netto delle somme attribuite alla Regione siciliana con le modalita' stabilite dal decreto del direttore generale delle finanze 19 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2013. Per l'anno 2014, l'attribuzione avviene utilizzando le risorse finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia Entrate - fondi di bilancio». 13-undecies. Per gli anni 2014 e 2015, resta fermo l'accertamento del gettito effettivo spettante alla Regione siciliana, in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, al fine di definire l'importo di un eventuale conguaglio da versare da parte della predetta Regione all'entrata del bilancio dello Stato. 13-duodecies. Nell'ambito delle risorse gia' iscritte in bilancio al capitolo 2862 di cui al programma «Federalismo» relativo alla missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, una quota pari a 326.942.000 euro per l'anno 2015 e a 384.673.000 euro a decorrere dall'anno 2016 e' attribuita, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione, alle regioni e alle province autonome al fine di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilita' disposta dalle stesse, applicata alla minore base imponibile derivante dalla misura di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il riparto del contributo fra le regioni e le province autonome, sulla base di apposite elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, e' approvato entro il 30 settembre 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali): "Art. 4. Termini di pagamento 1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. 2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non puo' superare i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento; b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. 3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'art. 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. 4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purche' in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando cio' sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. 5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333; b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine. 6. Quando e' prevista una procedura diretta ad accertare la conformita' della merce o dei servizi al contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'art. 7. L'accordo deve essere provato per iscritto. 7. Resta ferma la facolta' delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.". Per il riferimento al testo del comma 10 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, vedasi nelle Note all'art. 2. Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 4 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 35 del 2013: "Art. 2. Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome 1 - 2 (Omissis). 3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a seguito: a) della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita', maggiorata degli interessi; b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente; c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione. 4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, e composto: a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri o suo delegato; b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o suo delegato; c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo delegato; d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato. (Omissis).". Si riporta il testo vigente del comma 454 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014: "454. La gestione commissariale della regione Piemonte di cui al comma 452 assume, con bilancio separato rispetto a quello della regione: a) i debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 della regione, compresi i residui perenti non reiscritti in bilancio, per un importo non superiore a quello delle risorse assegnate alla regione Piemonte a valere sul Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, destinati ad essere pagati a valere sulle risorse ancora non erogate previste, distintamente per la parte sanitaria e per quella non sanitaria, delle predette anticipazioni; b) il debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidita' gia' contratte ai sensi del richiamato art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013. La medesima gestione commissariale puo' assumere, con il bilancio separato rispetto a quello della regione, anche il debito contratto dalla regione Piemonte per le anticipazioni di liquidita' gia' contratte ai sensi del richiamato art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.". Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'art. 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99: "Art. 11. Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre misure urgenti (Omissis). 13. La quota dell'anticipazione di euro 1.452.600.000, attribuita alla Regione Campania con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, non utilizzata per il pagamento dei debiti di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' destinata, nei limiti di cui al comma 14, alla copertura della parte del piano di rientro, di cui all'art. 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non finanziata con le risorse di cui al primo periodo del comma 9 dell'art. 16 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012 e di cui al comma 9-bis dell'art. 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla regione Campania. (Omissis).". Si riporta il testo vigente del comma 381 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014: "381. Al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli spin off tecnologici, nonche' al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulati ai sensi dell'art. 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) e' incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. Il Consiglio subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'INEA trasferite al Consiglio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura dell'INEA e' deliberato dall'organo in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dell'INEA sono corrisposti compensi, indennita' o altri emolumenti comunque denominati fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al quarto periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente comma e' nominato un commissario straordinario con le modalita' di cui al comma 382. Il commissario predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, un piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attivita' di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto del Consiglio e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture e delle attivita' degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati, con riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento, nonche' alla riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento, rispetto ai livelli attuali. Il commissario provvede altresi' all'adozione del bilancio di chiusura dell'INEA in caso di inottemperanza dell'organo in carica alla data dell'incorporazione entro il termine di cui al presente comma e ferme restando le responsabilita' gestorie del predetto organo. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del commissario, approva, con decreto di natura non regolamentare, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la direttiva di indirizzo triennale delle attivita' di ricerca e sperimentale, lo statuto del Consiglio e il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonche' l'equilibrio finanziario del Consiglio. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 (Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 6. Entrate. 1. Le entrate del Consiglio sono costituite da: a) il contributo ordinario annuo a carico dello Stato, a valere su apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero, per l'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto e per le spese del personale; b) il contributo per singoli progetti o interventi a carico del fondo integrativo speciale di cui all' art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; c) i compensi ottenuti da ciascun istituto per le attivita' di ricerca e di consulenza svolte a favore di soggetti pubblici e privati; d) le assegnazioni di spesa finalizzate per progetti speciali da parte del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche; e) rendite del proprio patrimonio, fondi provenienti da lasciti, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati; f) i contributi alla ricerca provenienti dall'Unione europea; g) i proventi di brevetti ottenuti a seguito dello svolgimento di ricerche realizzate dagli istituti; h) ogni altra entrata. (Omissis).". Per il riferimento al testo del comma 463 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, vedasi nelle Note all'art. 1-bis. Per il riferimento al testo dell'art. 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, vedasi nelle Note all'art. 1-bis. Per il riferimento al testo del comma 11 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, vedasi nelle Note all'art. 2. Per il riferimento al testo dell'art. 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, vedasi nelle Note all'art. 2. Per il riferimento al testo dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, vedasi nelle Note all'art. 2. Si riporta il testo vigente del comma 731 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 2013: "731. Per l'anno 2014, e' attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, e' stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.". Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, come modificato dalla presente legge: "Art. 1. Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani 1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); a-bis) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448; b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. 1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'art. 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. 2. L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. 3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014. 4. Per l'anno 2014, non e', comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtu' del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014 nonche' per gli anni successivi, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina. Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli, nonche' quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell'IMU. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al precedente periodo del presente comma. A tal fine, per l'anno 2014, e' autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-bis, dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 5. I contribuenti versano l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015. Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015. 5-bis. I contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall'art. 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facolta' con proprio regolamento. 6. E' abrogato il comma 5-bis, dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012. 7. A decorrere dall'anno 2015, le variazioni compensative di risorse conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono operate, nelle misure riportate nell'allegato A al presente provvedimento, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, nell'ambito del fondo di solidarieta' comunale e con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, in sede di attuazione del comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 8. Per l'anno 2014, le variazioni compensative di risorse nei confronti dei comuni conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono confermate nella misura di cui all'allegato B al presente provvedimento. 9. I rimborsi ai comuni sono indicati nell'allegato C al presente provvedimento e tali comuni sono autorizzati, sulla base del medesimo allegato, a rettificare gli accertamenti, a titolo di fondo di solidarieta' comunale e di gettito IMU, del bilancio 2014. 9-bis. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'IMU, derivante dall'applicazione del comma 1-bis, e' attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 15,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Tale contributo e' ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'IMU, derivante dall'applicazione del predetto comma 1-bis, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 0,15 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della stessa metodologia di cui al secondo periodo. 9-ter. All'art. 14, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14". 9-quater. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'art. 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente alla deducibilita' dell'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, deve intendersi nel senso che la deducibilita' nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni si applica, anche per l'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. 9-quinquies. Al fine di assicurare la piu' precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A, B e C al presente decreto, fermo restando l'ammontare complessivo delle suddette variazioni, pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l'anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, provvede, entro il 30 giugno 2015, alla verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base dell'esito delle verifiche di cui al periodo precedente. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta si provvede in sede di attuazione del comma 17 dell'art. 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sempre sulla base delle verifiche di cui al primo periodo. ". Per il riferimento al testo del comma 3 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, vedasi nelle Note all'art. 4. Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: "5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 75.". Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): "Art. 13. (Integrazione scolastica) 1 - 2 (Omissis). 3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attivita' di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. (Omissis).". Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 139. Trasferimenti alle province ed ai comuni 1. Salvo quanto previsto dall'art. 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite; g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale. (Omissis).". Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 60 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla presente legge: "Art. 60. Ineleggibilita' 1 - 2 (Omissis). 3. Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La causa di ineleggibilita' prevista nel numero 12) non ha effetto per i sindaci in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato e' gia' in carica e in quello nel quale intende candidarsi. (Omissis).". Si riporta il testo vigente del comma 16 dell'art. 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166: "Art. 19-ter. Disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime 1 - 15 (Omissis). 16. Le risorse necessarie a garantire il livello dei servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in vigore e prorogate ai sensi del comma 6, nonche' delle nuove convenzioni e dei contratti di servizio di cui ai commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251 a decorrere dal 2010, sono ripartite, per il 2010 e per ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e dei singoli contratti di servizio, come segue: a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642; b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro 55.694.895 c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. - regione Sardegna: euro 13.686.441; d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. - regione Toscana: euro 13.005.441; e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. - regione Campania: euro 29.869.832. (Omissis).". Si riporta il testo vigente dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 35 del 2013: "Art. 11. Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte e della Regione Sardegna nonche' per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione 1. In attuazione dello statuto della Regione Siciliana di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, e' attribuito alla Regione Siciliana il gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno dello stesso. Per l'anno 2013, l'assegnazione viene effettuata per un importo di euro 49.000.000, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183. 2. In relazione alle imposte sui redditi di cui al comma 1 spettanti alla Regione Siciliana, il relativo gettito e' assicurato, a decorrere dall'anno 2014, secondo le modalita' applicative previste dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'economia della Regione Siciliana. 3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo per le annualita' 2013-2015, per euro 49.000.000 per l'anno 2013, euro 50.200.000 per l'anno 2014 ed euro 52.800.000 per l'anno 2015, si provvede: a) per 3 milioni di euro per il 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il 2014 e 32,8 per il 2015, mediante le risorse statali spettanti alla Regione Siciliana relative alle annualita' dell'edilizia agevolata di cui all'art. 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come individuate nel Piano di rientro sul quale e' stata sancita intesa nella seduta del 18 ottobre 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che sono conseguentemente ridotte di pari importi; c) per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; d) per 10 milioni di euro per il 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. A decorrere dall'anno 2016 si provvede alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato, con le modalita' previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455. Dal 1° gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo e del decreto dirigenziale di cui al comma 2 e' subordinata al completamento delle procedure di cui al periodo precedente. 5-bis. Fatte salve le previsioni dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di dare piena applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze concorda, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, con la Regione Sardegna, con le procedure di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche da apportare al patto di stabilita' interno per la Regione Sardegna. 6. Per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale, la Regione Piemonte predispone un piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano di rientro dovra' individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalita' di cui all'art. 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. 7. Per il finanziamento del piano di cui al comma precedente, la Regione Piemonte e' autorizzata ad utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera del CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011(pubblicata nella G.U. n. 80 del 7 aprile 2011), nel limite massimo di 150 milioni di euro. La Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse disponibili. 8. Al fine di garantire una sufficiente liquidita' per far fronte ai pagamenti in conto capitale degli enti territoriali e, per la parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma 3 dell'art. 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "compartecipazione ai tributi erariali" sono inserite le seguenti parole: "o, previo accordo tra la Regione richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalita' di cui al presente comma, la Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilita' residue, con priorita' per il finanziamento di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in materia di trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.". 8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime.". Si riporta il testo vigente dell'art. 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2: " Art. 37. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed e' riscossa dagli organi di riscossione della medesima.". Il decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183 (Regolamento recante norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'art. 22, comma 3, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione delle modalita' per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1998, n. 138. Si riporta il testo vigente dei commi 20 e 21 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014: "20. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'art. 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies e' aggiunto il seguente: «4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e' ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Per i produttori agricoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del presente decreto e per le societa' agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, la deduzione di cui al presente comma e' ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo» 21. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10 per cento dell'imposta lorda determinata secondo le disposizioni del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.".