Art. 8 Cartellino elettronico 1. Il cartellino elettronico, conservato da SSCE, contiene le informazioni anagrafiche, la fotografia, la scansione della firma autografa, il numero di protocollo della pratica, le informazioni relative al processo di rilascio e il numero univoco nazionale della CIE. 2. Le Questure accedono alle informazioni contenute nel cartellino elettronico esclusivamente tramite il CNSD.