Art. 8 
 
Disposizioni in materia di garanzie funzionali  e  di  tutela,  anche
  processuale,  del  personale  e  delle  strutture  dei  servizi  di
  informazione per la sicurezza 
 
  1. All'articolo 497, comma 2-bis, del codice di  procedura  penale,
dopo le parole: «di polizia esteri,» sono inserite  le  seguenti:  «i
dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza,» e  dopo  le
parole: «della legge  16  marzo  2006,  n.  146,»  sono  inserite  le
seguenti: «e della legge 3 agosto 2007, n. 124,». 
  2. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 17, il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  «4.
Non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo  18,  condotte
previste dalla legge come reato per le quali  non  e'  opponibile  il
segreto di Stato a norma dell'articolo 39,  comma  11,  ad  eccezione
delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo  comma,  270-bis,
secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302,
306, secondo comma, 414, quarto comma, e 416-bis,  primo  comma,  del
codice penale.»; 
    b) all'articolo 23, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Con le stesse modalita' la qualifica di agente di  pubblica
sicurezza, con  funzione  di  polizia  di  prevenzione,  puo'  essere
attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia gia'
in possesso, che sia adibito, ai sensi dell'articolo 12, al  concorso
alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi  di
informazione per la sicurezza.»; 
    c) all'articolo 24, dopo il comma 1,  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. Le identita' di copertura di cui al comma  1  possono  essere
utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19,
dandone   comunicazione   con   modalita'   riservate   all'autorita'
giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di
giustificazione.»; 
    d) all'articolo 27, dopo il comma  3  e'  inserito  il  seguente:
«3-bis. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  497,  comma
2-bis, del codice di procedura penale,  l'autorita'  giudiziaria,  su
richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'AISE  o
dell'AISI,  quando  sia  necessaria  mantenerne  segreta   la   reale
identita' nell'interesse  della  sicurezza  della  Repubblica  o  per
tutelarne l'incolumita', autorizza gli addetti agli organismi di  cui
agli articoli  4,  6  e  7  a  deporre  in  ogni  stato  o  grado  di
procedimento con identita' di copertura.».