Art. 8 Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza 1. All'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «di polizia esteri,» sono inserite le seguenti: «i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza,» e dopo le parole: «della legge 16 marzo 2006, n. 146,» sono inserite le seguenti: «e della legge 3 agosto 2007, n. 124,». 2. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 17, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non e' opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-bis, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, secondo comma, 414, quarto comma, e 416-bis, primo comma, del codice penale.»; b) all'articolo 23, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le stesse modalita' la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, puo' essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia gia' in possesso, che sia adibito, ai sensi dell'articolo 12, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza.»; c) all'articolo 24, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le identita' di copertura di cui al comma 1 possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19, dandone comunicazione con modalita' riservate all'autorita' giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione.»; d) all'articolo 27, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'AISE o dell'AISI, quando sia necessaria mantenerne segreta la reale identita' nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumita', autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identita' di copertura.».