Art. 8 Funzioni degli altri enti territoriali 1. Il Comune esercita le funzioni: a) relative al controllo dell'urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti, con le modalita' specificate all'articolo 22; b) relative alla informazione, consultazione e partecipazione ai processi decisionali del pubblico previste agli articoli 23 e 24. 2. L'ente territoriale di area vasta di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercita le funzioni relative al controllo dell'urbanizzazione in relazione alla presenza di stabilimenti, con le modalita' specificate all'articolo 22.
Note all'art. 8: - Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, si veda nelle note all'art. 1.