Art. 8 
 
 
                      Modifica dell'articolo 9 
                  della legge 12 marzo 1999, n. 68 
 
  1. All'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) i comma 2 e 5 sono abrogati; 
  b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei  dati
disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti,
di rafforzare i controlli, nonche' di migliorare il monitoraggio e la
valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella  Banca
dati  politiche  attive  e  passive  di  cui   all'articolo   8   del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto  2013,  n.  99,  e'  istituita,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  una  specifica  sezione
denominata "Banca dati del  collocamento  mirato"  che  raccoglie  le
informazioni concernenti  i  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati
obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro  trasmettono
alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa
gli accomodamenti ragionevoli adottati.  Ai  fini  dell'alimentazione
della Banca dati del collocamento mirato,  le  comunicazioni  di  cui
all'articolo  9-bis  del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
sono integrate con le informazioni relative  al  lavoratore  disabile
assunto  ai  sensi  della  presente  legge.  Gli  uffici   competenti
comunicano  le  informazioni  relative  alle   sospensioni   di   cui
all'articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all'articolo
5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e  12-bis  e
nonche' a quelle di cui all'articolo 14 del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti comunicano altresi'  le
informazioni sui soggetti iscritti  negli  elenchi  del  collocamento
obbligatorio, le schede  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,  e  gli
avviamenti  effettuati.  L'INPS  alimenta  la  Banca  dati   con   le
informazioni relative agli incentivi  di  cui  il  datore  di  lavoro
beneficia ai sensi dell'articolo 13. L'INAIL alimenta la  Banca  dati
con  le  informazioni  relative  agli  interventi   in   materia   di
reinserimento  e  di  integrazione  lavorativa  delle   persone   con
disabilita' da lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano alimentano la Banca dati con le  informazioni  relative  agli
incentivi e  alle  agevolazioni  in  materia  di  collocamento  delle
persone con disabilita' erogate sulla base di disposizioni regionali,
nonche' ai sensi dell'articolo 14. Le informazioni della  Banca  dati
del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province
autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici  responsabili
del  collocamento  mirato   con   riferimento   al   proprio   ambito
territoriale  di  competenza,  nonche'  all'INAIL   ai   fini   della
realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento
e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro.
Le informazioni sono  utilizzate  e  scambiate,  nel  rispetto  delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati  personali,
di cui al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  tra  le
amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini  statistici,
di ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della Banca  dati
del collocamento mirato  possono  essere  integrate  con  quelle  del
Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio  2010,  n.  122,  mediante  l'utilizzo  del  codice   fiscale.
Successivamente all'integrazione le informazioni acquisite sono  rese
anonime.». 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, previa intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i  dati  da
trasmettere nonche' le altre modalita' attuative del comma 1, lettera
b), ferme restando le modalita' di trasmissione di  cui  all'articolo
8, comma 4,  del  decreto-legge  n.  76  del  2013,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013. 
 
          Note all'art. 8: 
              Si riporta l'articolo 9 della citata legge, n.  68  del
          1999, come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 9. Richieste di avviamento. 
              1. I datori di lavoro  devono  presentare  agli  uffici
          competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni
          dal  momento  in  cui  sono  obbligati  all'assunzione  dei
          lavoratori disabili. 
              2. (Abrogato). 
              3. La richiesta di  avviamento  al  lavoro  si  intende
          presentata anche attraverso l'invio agli uffici  competenti
          dei prospetti informativi di cui al comma 6  da  parte  dei
          datori di lavoro. 
              4. I disabili psichici  vengono  avviati  su  richiesta
          nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo  11.
          I datori di lavoro che effettuano le  assunzioni  ai  sensi
          del presente comma hanno diritto alle agevolazioni  di  cui
          all'articolo 13. 
              5. (Abrogato). 
              6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle
          disposizioni della presente legge, sono tenuti  ad  inviare
          in via  telematica  agli  uffici  competenti  un  prospetto
          informativo dal quale risultino il numero  complessivo  dei
          lavoratori  dipendenti,  il  numero  e  i  nominativi   dei
          lavoratori  computabili  nella  quota  di  riserva  di  cui
          all'articolo 3, nonche' i posti di  lavoro  e  le  mansioni
          disponibili per i lavoratori di  cui  all'articolo  1.  Se,
          rispetto  all'ultimo  prospetto  inviato,   non   avvengono
          cambiamenti  nella   situazione   occupazionale   tali   da
          modificare l'obbligo o da incidere sul computo della  quota
          di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto ad inviare il
          prospetto.  Al   fine   di   assicurare   l'unitarieta'   e
          l'omogeneita' del sistema informativo lavoro, il modulo per
          l'invio del prospetto informativo, nonche' la  periodicita'
          e le modalita' di trasferimento dei dati sono definiti  con
          decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione  e  previa  intesa
          con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli
          uffici competenti, al fine di rendere effettivo il  diritto
          di accesso ai predetti documenti amministrativi,  ai  sensi
          della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  dispongono  la  loro
          consultazione nelle proprie sedi, negli  spazi  disponibili
          aperti al pubblico. Con decreto del  Ministro  del  lavoro,
          della salute e delle politiche  sociali,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'
          definito il modello unico di prospetto di cui  al  presente
          comma. 
              6-bis.  Al   fine   di   razionalizzare   la   raccolta
          sistematica dei dati disponibili sul  collocamento  mirato,
          di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli,
          nonche' di migliorare  il  monitoraggio  e  la  valutazione
          degli interventi di cui alla presente  legge,  nella  Banca
          dati politiche attive e passive di cui all'articolo  8  del
          decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  99,  e'
          istituita, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, una specifica sezione denominata "Banca dati  del
          collocamento  mirato"   che   raccoglie   le   informazioni
          concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati
          e i lavoratori interessati. I datori di lavoro  trasmettono
          alla Banca dati  i  prospetti  di  cui  al  comma  6  e  le
          informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli  adottati.
          Ai   fini   dell'alimentazione   della   Banca   dati   del
          collocamento mirato, le comunicazioni di  cui  all'articolo
          9-bis  del  decreto-legge  1°   ottobre   1996,   n.   510,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre
          1996, n. 608, sono integrate con le  informazioni  relative
          al lavoratore disabile  assunto  ai  sensi  della  presente
          legge. Gli uffici  competenti  comunicano  le  informazioni
          relative alle sospensioni di cui all'articolo 3,  comma  5,
          agli esoneri autorizzati di cui all'articolo  5,  comma  3,
          alle convenzioni di cui agli articoli 11,  12  e  12-bis  e
          nonche'  a  quelle  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.   276.   Gli   uffici
          competenti comunicano altresi' le informazioni sui soggetti
          iscritti negli elenchi del  collocamento  obbligatorio,  le
          schede di cui all'articolo 8, comma  1,  e  gli  avviamenti
          effettuati.  L'INPS  alimenta  la   Banca   dati   con   le
          informazioni relative agli incentivi di cui  il  datore  di
          lavoro  beneficia  ai  sensi  dell'articolo   13.   L'INAIL
          alimenta la Banca dati con le  informazioni  relative  agli
          interventi in materia di reinserimento  e  di  integrazione
          lavorativa delle persone  con  disabilita'  da  lavoro.  Le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
          alimentano la Banca dati con le informazioni relative  agli
          incentivi e alle agevolazioni in  materia  di  collocamento
          delle  persone  con  disabilita'  erogate  sulla  base   di
          disposizioni regionali, nonche' ai sensi dell'articolo  14.
          Le informazioni della Banca dati  del  collocamento  mirato
          sono rese disponibili alle regioni e province  autonome  di
          Trento e Bolzano e agli altri  enti  pubblici  responsabili
          del collocamento mirato con riferimento al  proprio  ambito
          territoriale di competenza, nonche' all'INAIL ai fini della
          realizzazione dei progetti  personalizzati  in  materia  di
          reinserimento e di integrazione  lavorativa  delle  persone
          con disabilita' da lavoro. Le informazioni sono  utilizzate
          e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice  in
          materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra le  amministrazioni
          competenti anche per elaborazioni  a  fini  statistici,  di
          ricerca e di studio. A  tali  fini  le  informazioni  della
          Banca dati del collocamento mirato possono essere integrate
          con  quelle  del   Casellario   dell'assistenza,   di   cui
          all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n.   122,   mediante   l'utilizzo   del   codice   fiscale.
          Successivamente all'integrazione le informazioni  acquisite
          sono rese anonime. 
              7. Ove l'inserimento richieda  misure  particolari,  il
          datore di lavoro puo' fare richiesta di collocamento mirato
          agli uffici competenti, ai sensi  degli  articoli  5  e  17
          della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso  in  cui  non
          sia  stata   stipulata   una   convenzione   d'integrazione
          lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della  presente
          legge. 
              8.   Qualora   l'azienda   rifiuti   l'assunzione   del
          lavoratore invalido ai  sensi  del  presente  articolo,  la
          direzione provinciale del  lavoro  redige  un  verbale  che
          trasmette   agli   uffici   competenti   ed   all'autorita'
          giudiziaria.". 
              Per il  testo  dell'articolo  8  del  decreto-legge  28
          giugno 2013, n. 76, si vedano le note all'articolo 17. 
              Si  riporta  l'articolo  9-bis  del  decreto-legge   1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n.  608  (Disposizioni  urgenti  in
          materia  di  lavori  socialmente  utili,  di  interventi  a
          sostegno del reddito e nel settore previdenziale): 
              "Art. 9-bis. Disposizioni in materia di collocamento. 
              1. 
              2. In caso di  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro
          subordinato e di lavoro  autonomo  in  forma  coordinata  e
          continuativa, anche nella modalita' a  progetto,  di  socio
          lavoratore di cooperativa e di associato in  partecipazione
          con apporto lavorativo, i datori  di  lavoro  privati,  ivi
          compresi quelli agricoli, e  gli  enti  pubblici  economici
          sono tenuti a darne comunicazione  al  Servizio  competente
          nel cui ambito territoriale e' ubicata la  sede  di  lavoro
          entro il giorno antecedente a quello di  instaurazione  dei
          relativi  rapporti,  mediante  documentazione  avente  data
          certa di trasmissione. La  comunicazione  deve  indicare  i
          dati anagrafici del lavoratore, la data di  assunzione,  la
          data di cessazione qualora il  rapporto  non  sia  a  tempo
          indeterminato,  la  tipologia  contrattuale,  la  qualifica
          professionale  e  il  trattamento  economico  e   normativo
          applicato. Nei settori agricolo, turistico e  dei  pubblici
          esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
          o  piu'  dati  anagrafici  inerenti  al   lavoratore   puo'
          integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
          a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
          dalla  comunicazione  preventiva   risultino   in   maniera
          inequivocabile     la     tipologia     contrattuale      e
          l'identificazione del prestatore  di  lavoro.  La  medesima
          procedura  si  applica  ai  tirocini  di  formazione  e  di
          orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza  lavorativa
          ad essi assimilata. Le Agenzie di  lavoro  autorizzate  dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
          a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
          alla data di assunzione, al  Servizio  competente  nel  cui
          ambito territoriale e'  ubicata  la  loro  sede  operativa,
          l'assunzione, la proroga e  la  cessazione  dei  lavoratori
          temporanei  assunti  nel  mese  precedente.  Le   pubbliche
          amministrazioni  sono  tenute  a   comunicare,   entro   il
          ventesimo  giorno  del  mese  successivo   alla   data   di
          assunzione, di proroga, di trasformazione e di  cessazione,
          al servizio  competente  nel  cui  ambito  territoriale  e'
          ubicata la sede di lavoro,  l'assunzione,  la  proroga,  la
          trasformazione e  la  cessazione  dei  rapporti  di  lavoro
          relativi al mese precedente. 
              2-bis.  In  caso  di  urgenza  connessa   ad   esigenze
          produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo'  essere
          effettuata  entro  cinque  giorni  dall'instaurazione   del
          rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di  comunicare
          entro  il  giorno  antecedente  al   Servizio   competente,
          mediante comunicazione avente data certa  di  trasmissione,
          la data di inizio della  prestazione,  le  generalita'  del
          lavoratore e del datore di lavoro. 
              2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o  piu'
          operai agricoli a tempo determinato da parte  del  medesimo
          datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma  2  e'  assolto
          mediante un'unica comunicazione contenente  le  generalita'
          del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio  e
          di cessazione della  prestazione,  le  giornate  di  lavoro
          presunte e l'inquadramento contrattuale. 
              3. 
              4. 
              5. 
              6. Il datore di lavoro ha  facolta'  di  effettuare  le
          dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
          per il tramite dei soggetti di  cui  all'articolo  1  della
          legge 11 gennaio  1979,  n.  12,  e  degli  altri  soggetti
          abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
          e all'amministrazione del personale dipendente del  settore
          agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei  datori  di
          lavoro alla quale egli aderisca o conferisca  mandato.  Nei
          confronti di quest'ultima  puo'  altresi'  esercitare,  con
          riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
          facolta' di cui  all'articolo  5,  comma  1,  della  citata
          legge.    Nei    confronti    del    soggetto    incaricato
          dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
          applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5. 
              7. 
              8. 
              9. Per far fronte ai maggiori  impegni  in  materia  di
          ispezione e di servizi all'impiego derivanti  dal  presente
          decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          organizza corsi di riqualificazione  professionale  per  il
          personale   interessato,   finalizzati   allo   svolgimento
          dell'attivita'  di  vigilanza  e  di  ispezione.  Per  tali
          finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500  milioni  per
          l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per  ciascuno  degli  anni
          1996, 1997 e 1998. Al  relativo  onere,  comprensivo  delle
          spese di missione per  tutto  il  personale,  di  qualsiasi
          livello coinvolto nell'attivita' formativa  si  provvede  a
          carico del Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
              10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da  ultimo,
          dell'articolo 1, comma 13,  del  decreto-legge  1°  ottobre
          1996, n. 511, conservano efficacia. 
              11.  Salvo  diversa  determinazione  della  commissione
          regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
          singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
          presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche  sono
          individuati tra i soggetti  che  si  presentano  presso  le
          sezioni   circoscrizionali   per   l'impiego   nel   giorno
          prefissato per  l'avviamento.  A  tale  scopo  gli  uffici,
          attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
          diffusione  alle  richieste  pervenute,  da  evadere  entro
          quindici  giorni.  All'individuazione  dei  lavoratori   da
          avviare si  perviene  secondo  l'ordine  di  punteggio  con
          precedenza per coloro che  risultino  gia'  inseriti  nelle
          graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28  febbraio
          1987, n. 56. 
              12. Ai fini della formazione delle graduatorie  di  cui
          al comma 11 si tiene conto  dell'anzianita'  di  iscrizione
          nelle liste nel limite  massimo  di  sessanta  mesi,  salvo
          diversa  deliberazione  delle  commissioni  regionali   per
          l'impiego le quali possono anche  rideterminare,  ai  sensi
          dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.
          56, l'incidenza,  sulle  graduatorie,  degli  elementi  che
          concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti  generali
          assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
          valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
          modificative del decreto del Presidente della Repubblica  9
          maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13. 
              13. Nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  2,
          comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al  fine  di
          realizzare una piu'  efficiente  azione  amministrativa  in
          materia  di   collocamento,   sono   dettate   disposizioni
          modificative delle norme del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare  e
          razionalizzare i  procedimenti  amministrativi  concernenti
          gli esoneri parziali, le compensazioni  territoriali  e  le
          denunce dei datori di lavoro, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III  e  IV,  e
          del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
          n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
          e' emanato, entro centottanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto, su  proposta  del  Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale, di concerto  con  il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica  e,  per  la  materia
          disciplinata  dal  citato  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 346 del  1994,  anche  con  il  concerto  del
          Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata  in
          vigore del decreto e comunque per un periodo non  superiore
          a centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto rimane  sospesa  l'efficacia  delle  norme
          recate dal citato decreto n. 345 del 1994, n. 346 del  1994
          e del D.P.R. n. 487 del 1994, capo IV e l'allegata  tabella
          dei criteri per la formazione delle graduatorie. 
              14. 
              15.  Contro  i  provvedimenti  adottati  dagli   uffici
          provinciali del  lavoro  e  della  massima  occupazione  in
          materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
          in favore dei cittadini extracomunitari, nonche'  contro  i
          provvedimenti adottati dagli  ispettorati  provinciali  del
          lavoro in materia di rilascio dei  libretti  di  lavoro  in
          favore della medesima categoria di lavoratori,  e'  ammesso
          ricorso, entro il termine di trenta giorni  dalla  data  di
          ricevimento del provvedimento  impugnato,  rispettivamente,
          al direttore dell'ufficio  regionale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  e   al   direttore   dell'ispettorato
          regionale  del  lavoro,  competenti  per  territorio,   che
          decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso  i
          predetti provvedimenti, pendenti alla data  del  14  giugno
          1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale.". 
              Si riportano gli articoli 11 e 12 della citata legge n.
          68 del 1999: 
              "Art. 11. Convenzioni  e  convenzioni  di  integrazione
          lavorativa. 
              1. Al fine di  favorire  l'inserimento  lavorativo  dei
          disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui
          all'articolo  6,  comma  3,  del  decreto  legislativo   23
          dicembre 1997, n.  469,  come  modificato  dall'articolo  6
          della presente legge, possono stipulare con  il  datore  di
          lavoro convenzioni aventi ad oggetto la  determinazione  di
          un  programma  mirante  al  conseguimento  degli  obiettivi
          occupazionali di cui alla presente legge. 
              2. Nella  convenzione  sono  stabiliti  i  tempi  e  le
          modalita' delle assunzioni  che  il  datore  di  lavoro  si
          impegna ad effettuare. Tra le modalita' che possono  essere
          convenute  vi  sono  anche   la   facolta'   della   scelta
          nominativa,  lo  svolgimento  di  tirocini  con   finalita'
          formative o di orientamento, l'assunzione con contratto  di
          lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di  prova  piu'
          ampi di quelli previsti dal contratto  collettivo,  purche'
          l'esito negativo della prova, qualora sia  riferibile  alla
          menomazione da cui e' affetto il soggetto, non  costituisca
          motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. 
              3. La  convenzione  puo'  essere  stipulata  anche  con
          datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni  ai
          sensi della presente legge. 
              4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori
          di  lavoro  convenzioni  di  integrazione  lavorativa   per
          l'avviamento  di  disabili   che   presentino   particolari
          caratteristiche e  difficolta'  di  inserimento  nel  ciclo
          lavorativo ordinario. 
              5. Gli uffici competenti  promuovono  ed  attuano  ogni
          iniziativa utile a favorire  l'inserimento  lavorativo  dei
          disabili anche attraverso convenzioni  con  le  cooperative
          sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  b),  della
          legge 8 novembre 1991, n. 381 , e con  i  consorzi  di  cui
          all'articolo  8  della  stessa  legge,   nonche'   con   le
          organizzazioni  di  volontariato  iscritte   nei   registri
          regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991,
          n. 266 , e comunque con gli organismi di cui agli  articoli
          17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104  ,  ovvero  con
          altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla
          realizzazione degli obiettivi della presente legge. 
              6. L'organismo di cui  all'articolo  6,  comma  3,  del
          decreto  legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469  ,  come
          modificato  dall'articolo  6  della  presente  legge,  puo'
          proporre l'adozione di deroghe  ai  limiti  di  eta'  e  di
          durata   dei   contratti   di   formazione-lavoro   e    di
          apprendistato,  per  le  quali  trovano   applicazione   le
          disposizioni di cui al comma 3  ed  al  primo  periodo  del
          comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio  1994,
          n. 299 , convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio  1994,  n.   451.   Tali   deroghe   devono   essere
          giustificate da specifici progetti di inserimento mirato. 
              7. Oltre a quanto previsto al comma 2,  le  convenzioni
          di integrazione lavorativa devono: 
              a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite  al
          lavoratore disabile e le modalita' del loro svolgimento; 
              b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza  e  di
          tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o  dei
          centri di orientamento professionale e degli  organismi  di
          cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al
          fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile; 
              c) prevedere verifiche  periodiche  sull'andamento  del
          percorso formativo inerente la convenzione di  integrazione
          lavorativa, da parte degli enti pubblici  incaricati  delle
          attivita' di sorveglianza e controllo." 
              "Art.  12.  Convenzioni   di   inserimento   lavorativo
          temporaneo con finalita' formative. 
              1. Ferme restando le disposizioni di cui agli  articoli
          9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con
          i datori di lavoro privati soggetti agli  obblighi  di  cui
          all'articolo 3, le cooperative sociali di cui  all'articolo
          1, comma 1, lettera b), della legge  8  novembre  1991,  n.
          381, e successive modificazioni, le imprese sociali di  cui
          al decreto legislativo 24 marzo 2006, n.  155,  i  disabili
          liberi  professionisti,  anche  se   operanti   con   ditta
          individuale, nonche' con i datori  di  lavoro  privati  non
          soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla  presente
          legge, di seguito denominati soggetti  ospitanti,  apposite
          convenzioni  finalizzate  all'inserimento  temporaneo   dei
          disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo  1
          presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si
          impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni,
          non  ripetibili  per  lo  stesso  soggetto,  salvo  diversa
          valutazione  del  comitato  tecnico  di  cui  al  comma   3
          dell'articolo 6 del decreto legislativo 23  dicembre  1997,
          n. 469, come  modificato  dall'articolo  6  della  presente
          legge,  non  possono  riguardare  piu'  di  un   lavoratore
          disabile,  se  il  datore  di  lavoro  occupa  meno  di  50
          dipendenti, ovvero piu' del 30  per  cento  dei  lavoratori
          disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore
          di lavoro occupa piu' di 50 dipendenti. 
              2. La convenzione e' subordinata alla  sussistenza  dei
          seguenti requisiti: 
              a) contestuale assunzione  a  tempo  indeterminato  del
          disabile da parte del datore di lavoro; 
              b) computabilita' ai fini dell'adempimento dell'obbligo
          di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di  cui  alla
          lettera a); 
              c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti  di
          cui al comma  1  con  oneri  retributivi,  previdenziali  e
          assistenziali a carico  di  questi  ultimi,  per  tutta  la
          durata della convenzione, che non puo'  eccedere  i  dodici
          mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da  parte  degli
          uffici competenti; 
              d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi: 
              1) l'ammontare delle commesse che il datore  di  lavoro
          si  impegna  ad  affidare  ai  soggetti   ospitanti;   tale
          ammontare non deve essere inferiore a quello  che  consente
          ai soggetti ospitanti di applicare  la  parte  normativa  e
          retributiva dei contratti collettivi nazionali  di  lavoro,
          ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e  di
          svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo
          dei disabili; 
              2) i nominativi dei soggetti da inserire ai  sensi  del
          comma 1; 
              3)  la  descrizione   del   piano   personalizzato   di
          inserimento lavorativo. 
              3. Alle convenzioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
          dell'articolo 11, comma 7. 
              4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori
          di  lavoro  privati   soggetti   agli   obblighi   di   cui
          all'articolo  3  e  con  le  cooperative  sociali  di   cui
          all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
          1991,  n.  381,  e   successive   modificazioni,   apposite
          convenzioni    finalizzate    all'inserimento    lavorativo
          temporaneo dei detenuti disabili.". 
              Per il testo dell'articolo 12-bis della citata legge n.
          68 del 1999, si vedano le note all'articolo 9. 
              Si riporta l'articolo 14  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia
          di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla  legge  14
          febbraio 2003, n. 30): 
              "Art. 14. Cooperative sociali e inserimento  lavorativo
          dei lavoratori svantaggiati 
              1. Al fine di  favorire  l'inserimento  lavorativo  dei
          lavoratori  svantaggiati  e  dei  lavoratori  disabili,   i
          servizi di cui all'articolo 6,  comma  1,  della  legge  12
          marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui  all'articolo
          6, comma 3, del decreto legislativo 23  dicembre  1997,  n.
          469, cosi' come modificato dall'articolo 6 della  legge  12
          marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni  sindacali
          dei  datori  di  lavoro  e   dei   prestatori   di   lavoro
          comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e
          con le associazioni di rappresentanza, assistenza e  tutela
          delle cooperative di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera
          b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con  i  consorzi
          di cui  all'articolo  8  della  stessa  legge,  convenzioni
          quadro su base territoriale, che devono essere validate  da
          parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione
          di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.  469,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto
          il conferimento di  commesse  di  lavoro  alle  cooperative
          sociali  medesime  da  parte  delle  imprese  associate   o
          aderenti. 
              2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti: 
              a) le modalita' di  adesione  da  parte  delle  imprese
          interessate; 
              b)  i  criteri   di   individuazione   dei   lavoratori
          svantaggiati  da  inserire  al   lavoro   in   cooperativa;
          l'individuazione dei disabili sara' curata dai  servizi  di
          cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999,  n.
          68; 
              c) le modalita' di attestazione del valore  complessivo
          del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa  e  la
          correlazione con  il  numero  dei  lavoratori  svantaggiati
          inseriti al lavoro in cooperativa; 
              d) la determinazione del coefficiente  di  calcolo  del
          valore unitario delle commesse, ai fini del computo di  cui
          al comma 3, secondo criteri di congruita' con i  costi  del
          lavoro  derivati  dai  contratti  collettivi  di  categoria
          applicati dalle cooperative sociali; 
              e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro
          a  favore  delle  cooperative   sociali;   f)   l'eventuale
          costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui
          all'articolo 13 di una  struttura  tecnico-operativa  senza
          scopo di lucro a supporto delle  attivita'  previste  dalla
          convenzione; 
              g) i limiti di percentuali massime di  copertura  della
          quota  d'obbligo  da  realizzare  con  lo  strumento  della
          convenzione. 
              3. Allorche' l'inserimento lavorativo nelle cooperative
          sociali, realizzato in virtu' dei commi 1 e 2,  riguardi  i
          lavoratori    disabili,    che    presentino    particolari
          caratteristiche e  difficolta'  di  inserimento  nel  ciclo
          lavorativo ordinario, in base  alla  esclusiva  valutazione
          dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge  12
          marzo 1999, n. 68, lo stesso si  considera  utile  ai  fini
          della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo
          3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti.
          Il numero delle coperture  per  ciascuna  impresa  e'  dato
          dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa  conferite
          diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e
          nei  limiti  di  percentuali  massime  stabilite   con   le
          convenzioni  quadro  di  cui  al  comma  1.   Tali   limiti
          percentuali non hanno effetto nei confronti  delle  imprese
          che occupano da 15 a 35  dipendenti.  La  congruita'  della
          computabilita'  dei  lavoratori  inseriti  in   cooperativa
          sociale sara' verificata dalla Commissione provinciale  del
          lavoro. 
              4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma  3
          e' subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione
          di  lavoratori  disabili  ai  fini  della  copertura  della
          restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi
          dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.". 
              Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
          (Codice in materia di protezione  dei  dati  personali)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174. 
              Si riporta l'articolo 13 del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122  (Misure  urgenti  in   materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): 
              "Art. 13. Casellario dell'assistenza 
              1.  E'  istituito  presso  l'Istituto  Nazionale  della
          Previdenza Sociale, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, il «Casellario  dell'Assistenza»  per  la
          raccolta, la conservazione e  la  gestione  dei  dati,  dei
          redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi
          titolo alle prestazioni di natura assistenziale. 
              2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale  delle
          posizioni  assistenziali  e  delle  relative   prestazioni,
          condivisa  tra  tutte  le  amministrazioni  centrali  dello
          Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit  e  gli
          organismi gestori  di  forme  di  previdenza  e  assistenza
          obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati  e  le
          informazioni contenute nei propri archivi  e  banche  dati,
          per  la  realizzazione  di  una  base  conoscitiva  per  la
          migliore gestione della rete dell'assistenza  sociale,  dei
          servizi e delle risorse. La  formazione  e  l'utilizzo  dei
          dati  e  delle  informazioni  del  Casellario  avviene  nel
          rispetto  della  normativa  sulla   protezione   dei   dati
          personali. 
              3.  Gli  enti,  le   amministrazioni   e   i   soggetti
          interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica
          al Casellario di cui al comma 1, i dati e  le  informazioni
          relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi
          e banche dati secondo criteri e modalita'  di  trasmissione
          stabilite dall'INPS. 
              4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sono   disciplinate   le
          modalita' di attuazione del presente articolo. 
              5. L'INPS e le  amministrazioni  pubbliche  interessate
          provvedono all'attuazione di quanto previsto  dal  presente
          articolo con le risorse  umane  e  finanziarie  previste  a
          legislazione vigente. 
              6. All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
          n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma 8 sono soppresse le parole: «il  1°  luglio
          di ciascun anno ed ha  valore  per  la  corresponsione  del
          relativo  trattamento   fino   al   30   giugno   dell'anno
          successivo»; 
              b) al comma 8 e' aggiunto il seguente periodo: «Per  le
          prestazioni  collegate  al  reddito  rilevano   i   redditi
          conseguiti nello stesso anno per prestazioni per  le  quali
          sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario  centrale
          dei pensionati di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  31  dicembre  1971,  n.  1388,   e   successive
          modificazioni e integrazioni.»; 
              c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: «10-bis.  Ai
          fini  della  razionalizzazione  degli  adempimenti  di  cui
          all'articolo 13 della legge 30 dicembre  1991,  n.  412,  i
          titolari di prestazioni collegate al  reddito,  di  cui  al
          precedente  comma  8,  che  non  comunicano   integralmente
          all'Amministrazione finanziaria  la  situazione  reddituale
          incidente sulle prestazioni in godimento,  sono  tenuti  ad
          effettuare la comunicazione dei dati reddituali  agli  Enti
          previdenziali  che  erogano  la  prestazione.  In  caso  di
          mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite
          dagli  Enti  stessi,  si  procede  alla  sospensione  delle
          prestazioni  collegate  al  reddito  nel  corso   dell'anno
          successivo a quello in cui  la  dichiarazione  dei  redditi
          avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60  giorni  dalla
          sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si
          procede alla revoca in  via  definitiva  delle  prestazioni
          collegate al reddito  e  al  recupero  di  tutte  le  somme
          erogate a  tale  titolo  nel  corso  dell'anno  in  cui  la
          dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere  resa.  Nel
          caso in cui la comunicazione  dei  redditi  sia  presentata
          entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti  procedono
          al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo
          alla  comunicazione,  previo  accertamento   del   relativo
          diritto anche per l'anno in corso.". 
              Per  il  testo  dell'articolo  3  del  citato   decreto
          legislativo n.  281  del  1997,  si  vedano  le  note  alle
          premesse.