Art. 8 
 
Violazione degli obblighi  derivanti  dagli  articoli  10  e  11  del
  regolamento  in  materia   di   valutazione   della   sicurezza   e
  documentazione informativa sul prodotto 
 
  1. La persona responsabile di cui all'articolo  4  del  regolamento
che immette  sul  mercato  prodotti  cosmetici  non  sottoposti  alla
valutazione di sicurezza, o per i quali non e'  stata  elaborata  una
relazione  sulla  sicurezza   dei   prodotti   cosmetici   ai   sensi
dell'allegato I del regolamento, e'  punita  con  l'ammenda  da  euro
10.000  a  euro  100.000.  Alla  stessa  pena  soggiace  la   persona
responsabile quando viola le disposizioni di cui all'articolo 11  del
regolamento o qualora la valutazione  della  sicurezza  del  prodotto
cosmetico non rispetta le  condizioni  di  cui  all'articolo  10  del
regolamento.