Art. 8 Modifiche e abrogazioni 1. Il decreto dirigenziale 21 aprile 2010 «Istruzione, addestramento e certificazione del personale imbarcato su navi veloci HSC (High Speed Craft)» e' cosi' modificato: a) art. 3, lettera a): aver effettuato l'addestramento previsto dalla regola V/2, sezione A-V/2, della convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata; b) art. 9 e' sostituito dal seguente: Istruzione ed addestramento per i membri dell'equipaggio, esclusi gli ufficiali Tutti i membri dell'equipaggio, esclusi gli ufficiali, prima di essere assegnati ad un qualsiasi servizio a bordo: a) ricevono le istruzioni e l'addestramento di cui ai punti da 6 a 12 dell'art. 6 del presente decreto; b) qualora incaricati nel «Ruolo d'appello» ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza, devono aver completato con esito positivo l'addestramento in materia di gestione della folla, di cui alla sez. A-V/2 paragrafo 1, del codice STCW (allegato C1 - decreto dirigenziale 21 aprile 2010); c) qualora impiegati a fornire assistenza direttamente ai passeggeri nei locali agli stessi destinati, devono aver completato con esito positivo l'addestramento di sicurezza di cui alla sez. A-V/2, paragrafo 2 del codice STCW (allegato E1 - decreto dirigenziale 21 aprile 2010); d) qualora designati quali responsabili della sicurezza dei passeggeri in situazione di emergenza, devono aver completato l'addestramento in materia di gestione delle situazioni di crisi e del comportamento umano di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 3 del codice STCW e tavola A-V/2 (allegato G1 - decreto dirigenziale 21 aprile 2010); e) qualora assegnati in compiti di imbarco/sbarco passeggeri, imbarco/sbarco o messa in sicurezza del carico o alla chiusura dei portelloni devono aver completato con esito positivo l'addestramento di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 4 del codice STCW (allegato F - decreto dirigenziale 21 aprile 2010). Il comando di bordo, tramite un proprio ufficiale qualificato, designato dallo stesso, provvede all'addestramento sopra citato che dovra' risultare da apposita annotazione sul giornale nautico parte seconda. L'addestramento di cui alla lettera a) e' di durata non inferiore alle 12 ore, mentre per le rimanenti tipologie non e' inferiore alle 2 ore. Il comando di bordo al termine dell'addestramento di cui alle lettere b), c), d), e), a coloro che saranno ritenuti idonei, rilascia un attestato conforme al modello in allegato H. Detto attestato ha validita' quinquennale ed e' rinnovato, a cura del comando di bordo a seguito di un nuovo addestramento. Il personale marittimo in possesso degli attestati di addestramento in corso di validita', rilasciati ai sensi dell'art. 2 del decreto dirigenziale «Istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri» e' esentato dall'addestramento di cui alle lettere b), c), d), e). 2. Il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 «Requisiti dell'addestramento speciale per il personale marittimo destinato all'assistenza dei passeggeri in situazioni di emergenza imbarcato su navi passeggeri diverse dal tipo Ro-Ro e' abrogato. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 febbraio 2016 Il comandante generale: Melone