Art. 8 Modalita' di consegna della Carta SIA 1. Il Soggetto Attuatore, ricevute le richieste di beneficio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a), verifica la compatibilita' delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 4, comma 3, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi, anche avvalendosi dei collegamenti con i comuni coinvolti e l'anagrafe tributaria. Successivamente alle verifiche, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di beneficio, il Soggetto Attuatore comunica per via telematica ai comuni l'elenco dei nuclei familiari che risultano soddisfare i requisiti e al Gestore del servizio la disponibilita' da accreditare su ciascuna carta, in applicazione dell'art. 5. La disponibilita' da accreditare e' calcolata a decorrere dal bimestre successivo a quello di presentazione della richiesta. 2. Il Gestore del servizio, agendo in applicazione della Convenzione di gestione, sulla base delle disposizioni ricevute dal Soggetto Attuatore, distribuisce le Carte SIA ai titolari. Le carte sono rilasciate con disponibilita' finanziaria, relativa al primo bimestre, determinata in base alla numerosita' del nucleo familiare ai sensi dell'art. 5, comma 1. Successivamente al rilascio delle carte, il Gestore del servizio esegue gli accrediti periodici e invia comunicazioni ai titolari. 3. Il Soggetto Attuatore si riserva di procedere, anche successivamente all'accreditamento, alla verifica delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, nonche' alla sospensione della disponibilita' residua della Carta SIA e all'eventuale disattivazione della carta nel caso di non conformita' ai requisiti. 4. Il Soggetto Attuatore stabilisce altresi' le modalita' con cui i comuni comunicano i provvedimenti di revoca di cui all'art. 4, comma 6, ovvero i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all'art. 7, comma 4. Con riferimento alle attivita' di cui all'art. 7, comma 2, lettere b) e c), le comunicazioni avvengono da parte dei competenti centri per l'impiego nelle modalita' previste per i beneficiari dell'ASDI. La revoca e' efficace a partire dal bimestre successivo a quello della data del provvedimento medesimo.