Art. 8 
 
 
           Classificazione delle prestazioni professionali 
 
  1. La classificazione delle prestazioni professionali  relative  ai
servizi di cui al presente decreto  e'  stabilita  nella  tavola  Z-1
allegata, tenendo conto  della  categoria  d'opera  e  del  grado  di
complessita', fermo  restando  che  gradi  di  complessita'  maggiore
qualificano anche per opere  di  complessita'  inferiore  all'interno
della stessa categoria d'opera.