Art. 8 Comunicazioni e notificazioni 1. Le comunicazioni e le notificazioni nei procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono effettuate presso la casella di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell' art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Il codice dell'amministrazione digitale» e in coerenza con quanto previsto dal codice di procedura civile in merito al riconoscimento della validita' della notifica a mezzo PEC (art. 149-bis del codice di procedura civile). 2. In mancanza di PEC, le comunicazioni e le notificazioni possono essere effettuate dal responsabile della trasparenza dell'amministrazione o dell'ente interessati, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante consegna a mani proprie contro ricevuta o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi in cui il soggetto destinatario dell'atto non sia facilmente reperibile la comunicazione o la notificazione potra' avvenire con consegna dell'atto per il tramite della Guardia di finanza. 3. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria.