Art. 8 
 
Norme  di  semplificazione  in  materia  di  valutazioni  di  impatto
  ambientale incidenti su attivita' di scarico a mare di acque  e  di
  materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione 
 
  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26,  comma  4,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, al medesimo decreto legislativo n. 152 del  2006  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 104, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
  «8-bis. Per gli interventi assoggettati a  valutazione  di  impatto
ambientale, nazionale o regionale, le  autorizzazioni  ambientali  di
cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di  progetto  esecutivo  e
rilasciate dalla stessa autorita' competente per il provvedimento che
conclude motivatamente il  procedimento  di  valutazione  di  impatto
ambientale»; 
    b) all'articolo 109: 
  1) il secondo periodo del comma 5 e' soppresso; 
  2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Per gli interventi assoggettati a  valutazione  di  impatto
ambientale, nazionale o regionale, le  autorizzazioni  ambientali  di
cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa  autorita'
competente  per  il  provvedimento  che  conclude  motivatamente   il
procedimento di  valutazione  di  impatto  ambientale.  Nel  caso  di
condotte o cavi facenti parte della rete  nazionale  di  trasmissione
dell'energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri
Stati,  non   soggetti   a   valutazione   di   impatto   ambientale,
l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare,  sentite  le  regioni  interessate,
nell'ambito del procedimento unico  di  autorizzazione  delle  stesse
reti». 
  2. Al punto 4-bis) dell'allegato II alla parte seconda del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le  parole:  «ed  elettrodotti  in
cavo interrato in corrente  alternata,  con  tracciato  di  lunghezza
superiore a 40 chilometri, facenti  parte  della  rete  elettrica  di
trasmissione nazionale»  sono  soppresse.  La  disciplina  risultante
dall'applicazione della disposizione di  cui  al  presente  comma  si
applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge. 
 
          Note all'art. 8: 
              Si riporta il testo dell'art. 26 del citato  d.lgs.  n.
          152 del 2006: 
              "Art.  26.  Decisione.  -  1.  Salvo  quanto   previsto
          dall'art.   24,   l'autorita'   competente   conclude   con
          provvedimento  espresso  e  motivato  il  procedimento   di
          valutazione  dell'impatto  ambientale  nei   centocinquanta
          giorni successivi alla presentazione  dell'istanza  di  cui
          all'art. 23,  comma  1.  Nei  casi  in  cui  e'  necessario
          procedere  ad  accertamenti  ed  indagini  di   particolare
          complessita', l'autorita' competente,  con  atto  motivato,
          dispone il prolungamento del  procedimento  di  valutazione
          sino ad un massimo di  ulteriori  sessanta  giorni  dandone
          comunicazione al proponente. 
              2. L'inutile decorso dei termini previsti dal  presente
          articolo  ovvero  dall'art.  24,  implica  l'esercizio  del
          potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che
          provvede, su istanza delle amministrazioni  o  delle  parti
          interessate,  entro   sessanta   giorni,   previa   diffida
          all'organo competente ad adempire entro il termine di venti
          giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di  impatto
          ambientale  in  sede   non   statale,   si   applicano   le
          disposizioni di cui al periodo precedente fino  all'entrata
          in vigore di apposite  norme  regionali  e  delle  province
          autonome,  da  adottarsi  nel  rispetto  della   disciplina
          comunitaria vigente in materia e  dei  principi  richiamati
          all'art. 7, comma 7, lettera e) del presente decreto. 
              2-bis.    La     tutela     avverso     il     silenzio
          dell'Amministrazione  e'  disciplinata  dalle  disposizioni
          generali del processo amministrativo. 
              3. L'autorita' competente puo' richiedere al proponente
          entro trenta giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  cui
          all'art. 24, comma 4, in un'unica  soluzione,  integrazioni
          alla documentazione presentata,  con  l'indicazione  di  un
          termine  per  la  risposta  che   non   puo'   superare   i
          quarantacinque  giorni,   prorogabili,   su   istanza   del
          proponente, per  un  massimo  di  ulteriori  quarantacinque
          giorni. L'autorita' competente esprime il provvedimento  di
          valutazione dell'impatto ambientale  entro  novanta  giorni
          dalla presentazione degli elaborati modificati. 
              3-bis.  L'autorita'  competente,  ove  ritenga  che  le
          modifiche apportate siano sostanziali e  rilevanti  per  il
          pubblico, dispone che il proponente  depositi  copia  delle
          stesse ai sensi dell'art. 23, comma 3, e,  contestualmente,
          dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le  modalita'  di
          cui all'art. 24, commi 2 e 3. Entro il termine di  sessanta
          giorni dalla pubblicazione del progetto emendato  ai  sensi
          del  presente  articolo,  chiunque  abbia  interesse   puo'
          prendere visione del progetto  e  del  relativo  studio  di
          impatto ambientale, presentare proprie osservazioni,  anche
          fornendo  nuovi  o   ulteriori   elementi   conoscitivi   e
          valutativi in relazione alle sole modifiche apportate  agli
          elaborati ai sensi del comma 3. In questo caso, l'autorita'
          competente  esprime   il   provvedimento   di   valutazione
          dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza
          del   termine   previsto   per   la   presentazione   delle
          osservazioni. 
              3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle
          richieste   di   integrazioni   da   parte   dell'autorita'
          competente, non presentando  gli  elaborati  modificati,  o
          ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della
          valutazione. 
              4.  Il  provvedimento   di   valutazione   dell'impatto
          ambientale sostituisce o coordina tutte le  autorizzazioni,
          intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e  assensi
          comunque denominati in materia ambientale, necessari per la
          realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto. 
              5. Il  provvedimento  contiene  le  condizioni  per  la
          realizzazione,  esercizio  e  dismissione   dei   progetti,
          nonche' quelle relative ad eventuali  malfunzionamenti.  In
          nessun caso puo' farsi luogo all'inizio  dei  lavori  senza
          che  sia  intervenuto  il  provvedimento   di   valutazione
          dell'impatto ambientale. 
              6. I  progetti  sottoposti  alla  fase  di  valutazione
          devono  essere   realizzati   entro   cinque   anni   dalla
          pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto
          ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto
          il provvedimento puo'  stabilire  un  periodo  piu'  lungo.
          Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza
          del  proponente,   dall'autorita'   che   ha   emanato   il
          provvedimento, la  procedura  di  valutazione  dell'impatto
          ambientale deve essere  reiterata.  I  termini  di  cui  al
          presente  comma  si  applicano  ai   procedimenti   avviati
          successivamente alla data di entrata in vigore del  decreto
          legislativo 16 gennaio 2008, n. 4." 
              Si riporta il testo degli articoli 104, 109 e del punto
          4-bis) dell'allegato II alla parte seconda  del  citato  d.
          lgs. n. 152 del 2006, come modificati dalla presente legge: 
              "Art.  104.  Scarichi  nel  sottosuolo  e  nelle  acque
          sotterranee. - 1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque
          sotterranee e nel sottosuolo. 
              2. In deroga a quanto previsto al comma 1,  l'autorita'
          competente, dopo indagine preventiva, puo' autorizzare  gli
          scarichi nella stessa  falda  delle  acque  utilizzate  per
          scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o
          cave o delle acque pompate nel corso di determinati  lavori
          di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di
          scambio termico. 
              3. In deroga a  quanto  previsto  al  comma  1,  per  i
          giacimenti a  mare,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero
          dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme
          restando  le  competenze  del  Ministero   dello   sviluppo
          economico  in  materia  di  ricerca   e   coltivazione   di
          idrocarburi  liquidi  e   gassosi,   le   regioni   possono
          autorizzare lo scarico di acque risultanti  dall'estrazione
          di idrocarburi nelle unita' geologiche profonde da cui  gli
          stessi idrocarburi sono stati  estratti  ovvero  in  unita'
          dotate  delle  stesse  caratteristiche  che  contengano,  o
          abbiano  contenuto,  idrocarburi,  indicando  le  modalita'
          dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di
          scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualita' e
          quantita', da  quelle  derivanti  dalla  separazione  degli
          idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con
          la prescrizione delle  precauzioni  tecniche  necessarie  a
          garantire che le acque di scarico non  possano  raggiungere
          altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. 
              4. In deroga a quanto previsto al comma 1,  l'autorita'
          competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla
          verifica   dell'assenza   di   sostanze   estranee,    puo'
          autorizzare gli scarichi nella  stessa  falda  delle  acque
          utilizzate per il lavaggio e la lavorazione  degli  inerti,
          purche' i relativi fanghi siano  costituiti  esclusivamente
          da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti
          danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine,  l'Agenzia
          regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente
          per  territorio,   a   spese   del   soggetto   richiedente
          l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e
          qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili  danni  per
          la  falda,  esprimendosi  con   parere   vincolante   sulla
          richiesta di autorizzazione allo scarico. 
              4-bis. Fermo restando il divieto di  cui  al  comma  1,
          l'autorita'  competente,   al   fine   del   raggiungimento
          dell'obiettivo di qualita' dei  corpi  idrici  sotterranei,
          puo'  autorizzare   il   ravvenamento   o   l'accrescimento
          artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri
          stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare.  L'acqua  impiegata  puo'
          essere  di  provenienza  superficiale  o   sotterranea,   a
          condizione che l'impiego della  fonte  non  comprometta  la
          realizzazione degli obiettivi  ambientali  fissati  per  la
          fonte  o  per  il  corpo  idrico  sotterraneo  oggetto   di
          ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono  riesaminate
          periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito  del
          Piano di tutela e del Piano di gestione. 
              5.  Per  le  attivita'  di   prospezione,   ricerca   e
          coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in  mare,  lo
          scarico delle acque diretto  in  mare  avviene  secondo  le
          modalita'  previste  dal  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare  con  proprio  decreto,
          purche' la concentrazione di olii minerali sia inferiore  a
          40 mg/l. Lo scarico  diretto  a  mare  e'  progressivamente
          sostituito  dalla  iniezione  o   reiniezione   in   unita'
          geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non  piu'
          produttivi ed idonei all'iniezione o  reiniezione,  e  deve
          avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi
          2 e 3. 
              5-bis. In deroga  a  quanto  previsto  al  comma  1  e'
          consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi  di
          biossido di carbonio  in  formazioni  geologiche  prive  di
          scambio di fluidi  con  altre  formazioni  che  per  motivi
          naturali sono definitivamente inadatte ad  altri  scopi,  a
          condizione che  l'iniezione  sia  effettuata  a  norma  del
          decreto  legislativo   di   recepimento   della   direttiva
          2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico  di  biossido
          di carbonio. 
              6.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del  mare,  in  sede  di  autorizzazione  allo
          scarico in unita' geologiche profonde di cui  al  comma  3,
          autorizza anche lo  scarico  diretto  a  mare,  secondo  le
          modalita' previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: 
              a) per la  frazione  di  acqua  eccedente,  qualora  la
          capacita'  del  pozzo  iniettore  o  reiniettore  non   sia
          sufficiente a  garantire  la  ricezione  di  tutta  l'acqua
          risultante dall'estrazione di idrocarburi; 
              b) per  il  tempo  necessario  allo  svolgimento  della
          manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a  garantire
          la  corretta  funzionalita'   e   sicurezza   del   sistema
          costituito dal pozzo e  dall'impianto  di  iniezione  o  di
          reiniezione. 
              7. Lo scarico diretto in mare delle  acque  di  cui  ai
          commi 5 e 6 e' autorizzato previa presentazione di un piano
          di monitoraggio volto a verificare  l'assenza  di  pericoli
          per le acque e per gli ecosistemi acquatici. 
              8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5
          e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee,
          esistenti  e   debitamente   autorizzati,   devono   essere
          convogliati in corpi idrici superficiali ovvero  destinati,
          ove   possibile,    al    riciclo,    al    riutilizzo    o
          all'utilizzazione   agronomica.   In   caso   di    mancata
          ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione  allo
          scarico e' revocata. 
              8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di
          impatto   ambientale,    nazionale    o    regionale,    le
          autorizzazioni ambientali di  cui  ai  commi  5  e  7  sono
          istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla
          stessa  autorita'  competente  per  il  provvedimento   che
          conclude motivatamente il procedimento  di  valutazione  di
          impatto ambientale." 
              "Art. 109. Immersione in mare di materiale derivante da
          attivita' di escavo e attivita' di posa in mare di  cavi  e
          condotte. - 1. Al fine della tutela dell'ambiente marino  e
          in  conformita'   alle   disposizioni   delle   convenzioni
          internazionali   vigenti   in   materia,   e'    consentita
          l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e
          da strutture ubicate nelle acque del mare o  in  ambiti  ad
          esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni  salmastri  e
          terrapieni costieri, dei materiali seguenti: 
              a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri  o
          di terreni litoranei emersi; 
              b) inerti, materiali geologici inorganici  e  manufatti
          al  solo  fine  di  utilizzo,  ove  ne  sia  dimostrata  la
          compatibilita' e l'innocuita' ambientale; 
              c) materiale organico e inorganico di origine marina  o
          salmastra, prodotto durante l'attivita' di pesca effettuata
          in mare o laguna o stagni salmastri. 
              2.  L'autorizzazione   all'immersione   in   mare   dei
          materiali di cui al comma  1,  lettera  a),  e'  rilasciata
          dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti
          in aree protette nazionali di cui alle  leggi  31  dicembre
          1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n.  394,  per  i  quali  e'
          rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  in  conformita'  alle  modalita'
          stabilite con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   delle
          politiche agricole e forestali, delle attivita'  produttive
          previa intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  parte  terza  del  presente
          decreto. 
              3. L'immersione in mare di materiale di cui al comma 1,
          lettera b), e' soggetta ad  autorizzazione  regionale,  con
          esclusione dei nuovi manufatti soggetti alla valutazione di
          impatto ambientale. Per le opere  di  ripristino,  che  non
          comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti,
          e' dovuta la sola comunicazione all'autorita' competente. 
              4. L'immersione in mare dei materiali di cui  al  comma
          1, lettera c), non e' soggetta ad autorizzazione. 
              5.  La  movimentazione  dei  fondali  marini  derivante
          dall'attivita' di posa  in  mare  di  cavi  e  condotte  e'
          soggetta  ad  autorizzazione   regionale   rilasciata,   in
          conformita' alle modalita' tecniche stabilite  con  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare,  di  concerto  con  i  Ministri  delle  attivita'
          produttive, delle infrastrutture e dei  trasporti  e  delle
          politiche agricole e forestali, per quanto  di  competenza,
          da emanarsi entro centoventi giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della parte terza del presente decreto. 
              5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di
          impatto   ambientale,    nazionale    o    regionale,    le
          autorizzazioni ambientali di  cui  ai  commi  2  e  5  sono
          istruite e rilasciate dalla stessa autorita' competente per
          il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento
          di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di  condotte
          o cavi facenti parte della rete nazionale  di  trasmissione
          dell'energia  elettrica   o   di   connessione   con   reti
          energetiche di altri Stati, non soggetti a  valutazione  di
          impatto  ambientale,  l'autorizzazione  e'  rilasciata  dal
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,  sentite  le  regioni  interessate,  nell'ambito  del
          procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti." 
              "4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di  energia
          elettrica,  facenti   parte   della   rete   elettrica   di
          trasmissione nazionale, con tensione nominale  superiore  a
          100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km."