Art. 8 
 
           Privacy e adempimenti delle imprese elettriche 
 
  1. L'Agenzia delle entrate, l'Acquirente Unico S.p.a. e le  imprese
di energia elettrica, trattano i dati personali per le  attivita'  di
cui al presente decreto in qualita' di  titolari  del  trattamento  -
ciascuno per la parte di propria  competenza  -  nel  rispetto  della
vigente  normativa,  con  particolare   riguardo   ai   principi   di
pertinenza, non eccedenza ed alle misure di  sicurezza  previste  dal
Codice per la  protezione  dei  dati  personali  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. 
  2. I dati personali trattati in  attuazione  del  presente  decreto
sono utilizzati, da parte dell'Acquirente Unico e  delle  imprese  di
energia  elettrica,  esclusivamente   per   le   finalita'   di   cui
all'articolo 1, commi 154 e 156 della legge n. 208  del  2015  ed  in
particolare di addebito delle  rate  relative  al  canone  Rai  nella
fattura elettrica o del rimborso del canone  non  dovuto  nonche'  ai
fini riversamento delle somme relative al canone Rai all'erario. 
  3. Resta fermo l'obbligo di informativa agli utenti da parte  delle
imprese elettriche, nel rispetto di quanto previsto dal Codice per la
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni, con  specifico  riferimento
alla circostanza  che  i  dati  acquisiti  in  sede  di  stipula  del
contratto sono utilizzati anche ai fini dell'addebito del canone.  In
ogni caso, l'informativa e' pubblicata  sui  siti  istituzionali  dei
soggetti di cui al comma 1, nei quali sono evidenziate in particolare
le modalita' attraverso le quali e' possibile esercitare  il  diritto
di rettifica.