Art. 8 
 
 
                        Relazione alle Camere 
 
  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette  alle
Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di
attuazione delle disposizioni della presente  legge  e  sull'utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 9. La relazione  illustra  altresi'
l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti  dalle  medesime
disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali  scostamenti
rispetto alle previsioni.