Art. 8 
 
          Distributori che effettuano la vendita a distanza 
 
  1. I distributori che effettuano la vendita  mediante  tecniche  di
comunicazione a  distanza,  comprese  la  televendita  e  la  vendita
elettronica,  ai  sensi  dell'articolo  22,  comma  2,  del   decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, qualora effettuino  il  ritiro  dei
RAEE di piccolissime  dimensioni  provenienti  dai  nuclei  domestici
secondo il criterio dell'«uno contro zero», si possono avvalere,  del
luogo di ritiro e del luogo di  deposito  preliminare  alla  raccolta
gia' allestito da  un  altro  distributore  che  non  operi  mediante
tecniche  di  comunicazione  a   distanza;   ovvero   provvedono   ad
organizzare  direttamente  tali   attivita'   in   conformita'   alla
diposizioni del presente decreto. 
  2. I distributori di cui al comma 1 assicurano  che  l'utilizzatore
finale  conosca  facilmente  il  luogo  di  ritiro  presso  il  quale
conferire gratuitamente i RAEE di piccolissime dimensioni, e che tale
ritiro avvenga senza maggiori  oneri  di  quelli  che  l'utilizzatore
finale  sopporterebbe  in  caso  di  vendita  non  a   distanza.   Ai
distributori di cui al comma 1 ai  applicano  gli  obblighi  previsti
dall'articolo 4, comma 2. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 31 maggio 2016 
 
                                      Il Ministro dell'ambiente       
                             e della tutela del territorio e del mare 
                                            Galletti                  
 
Il Ministro dello sviluppo economico 
               Calenda 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2016 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1, foglio n. 2082 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 22,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo n. 49 del 2014: 
              «Art. 22 (Obblighi inerenti la vendita a  distanza).  -
          (Omissis). 
              2. I distributori che effettuano  la  vendita  mediante
          tecniche  di  comunicazione   a   distanza,   comprese   la
          televendita e la vendita elettronica, al fine di  adempiere
          all'obbligo di ritiro gratuito dell'apparecchiatura di tipo
          equivalente ai sensi dell'articolo 11, comma 1, indicano in
          modo chiaro: 
              a)  i  propri  luoghi  di  raggruppamento  o  i  luoghi
          convenzionati presso i  quali  l'utilizzatore  finale  puo'
          conferire gratuitamente i RAEE di tipo  equivalente,  senza
          maggiori oneri di  quelli  che  ragionevolmente  lo  stesso
          sopporterebbe in caso di vendita non a distanza, oppure; 
              b) le modalita' di ritiro presso  lo  stesso  luogo  di
          consegna, gratuitamente e senza maggiori  oneri  di  quelli
          che ragionevolmente lo  stesso  sopporterebbe  in  caso  di
          vendita non a distanza. 
              (Omissis).».