Art. 8 
 
         Disposizioni in materia di titolo esecutivo europeo 
 
  1. L'autorita' che ha formato  l'atto  pubblico  e'  competente  al
rilascio di ogni attestato,  estratto  e  certificato  richiesto  per
l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri  dell'Unione
europea. 
  2. In ogni caso in cui l'autorita' che ha formato  l'atto  pubblico
sia stata soppressa o sostituita, provvede  l'autorita'  nominata  in
sua vece o che sia tenuta alla  conservazione  dei  suoi  atti  e  al
rilascio delle loro copie, estratti e certificati.