Art. 8 
 
     Requisiti del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie 
 
  1. Il direttore generale dell'ISPRA e i  direttori  generali  delle
agenzie sono nominati, secondo le procedure previste dalla legge  per
ciascun ente, tra soggetti di elevata professionalita' e  qualificata
esperienza  nel  settore  ambientale  che  non  ricoprano   incarichi
politici  elettivi  a  livello  dell'Unione  europea,   nazionale   o
regionale, che non siano componenti della giunta regionale,  che  non
rivestano  l'ufficio  di  presidente  o  di  assessore  nella  giunta
provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale  nei
comuni con popolazione superiore a 20.000  abitanti,  che  non  siano
amministratori o dipendenti di imprese o societa'  di  produzione  di
beni o servizi che partecipano ad attivita' o programmi dell'ISPRA  o
delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi  retribuiti,
che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato  ne'
interdetti dai pubblici uffici. 
  2. Presso l'ISPRA e' istituita un'anagrafe dei  direttori  generali
dell'ISPRA e delle agenzie, costantemente aggiornata e pubblicata nel
sito internet dell'ISPRA medesimo,  contenente  le  informazioni  sui
requisiti professionali e sulla retribuzione dei medesimi. In fase di
prima applicazione della presente legge, sono iscritti  nell'anagrafe
i direttori generali in carica alla data della sua entrata in vigore.