Art. 8 Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «diagnosi energetiche» sono soppresse e dopo le parole: «e alle disposizioni del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «che garantiscano trasparenza ai consumatori, siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Essi sono resi pubblici.».
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 12. (Disponibilita' di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione). - 1. ACCREDIA, sentito il CTI per il necessario collegamento con la normativa tecnica di settore, entro il 31 dicembre 2014, sottopone al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione gli schemi di certificazione e accreditamento per la conformita' alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell'energia, sistemi di gestione dell'energia e alle disposizioni del presente decreto che garantiscano trasparenza ai consumatori, siano affidabili e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Essi sono resi pubblici. 2. Al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo di diagnosi energetiche fruibili da tutti i clienti finali, UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche in materia di diagnosi energetiche rivolte ai settori residenziale, industriale, terziario e trasporti, in conformita' ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. 3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche per la certificazione volontaria degli auditor energetici nei settori dell'industria, del terziario e dei trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici. 4. Nelle more dell'emanazione delle norme di cui ai commi 2 e 3, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con ENEA, le Associazioni imprenditoriali e professionali e sentito il CTI, definisce e rende disponibili programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli auditor energetici nei settori residenziale, industriale, terziario e trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici. 5. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, decorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso di certificazione, rispettivamente, secondo le norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339. 6. ENEA in collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE e il CTI, entro il 31 dicembre 2014 definisce uno protocollo per l'iscrizione agli elenchi riportati di seguito. Tali elenchi sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'ENEA. a) ESCO certificate UNI CEI 11352; b) esperti in Gestione dell'Energia certificati secondo la UNI CEI 11339; c) organizzazioni certificate ISO 50001; d) auditor energetici certificati ai sensi delle norme di cui al comma 3 del presente articolo.».