Art. 8 
 
 
          Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 
                        4 luglio 2014, n. 102 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo n.  102  del  2014  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «diagnosi energetiche» sono soppresse e
dopo le parole: «e  alle  disposizioni  del  presente  decreto»  sono
aggiunte le seguenti: «che garantiscano trasparenza  ai  consumatori,
siano affidabili e contribuiscano al  conseguimento  degli  obiettivi
nazionali di efficienza energetica. Essi sono resi pubblici.». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo  dell'art.  12  del  decreto  legislativo  4
          luglio 2014, n. 102, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 12. (Disponibilita' di regimi di  qualificazione,
          accreditamento e certificazione). - 1. ACCREDIA, sentito il
          CTI per il necessario collegamento con la normativa tecnica
          di  settore,  entro  il  31  dicembre  2014,  sottopone  al
          Ministero  dello  sviluppo   economico   e   al   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  per
          l'approvazione   gli    schemi    di    certificazione    e
          accreditamento per la conformita' alle  norme  tecniche  in
          materia di ESCO, esperti in gestione dell'energia,  sistemi
          di gestione dell'energia e alle disposizioni  del  presente
          decreto che garantiscano trasparenza ai consumatori,  siano
          affidabili  e   contribuiscano   al   conseguimento   degli
          obiettivi nazionali di  efficienza  energetica.  Essi  sono
          resi pubblici. 
              2. Al fine di favorire la diffusione  dell'utilizzo  di
          diagnosi energetiche fruibili da tutti  i  clienti  finali,
          UNI-CEI, in collaborazione  con  CTI  ed  ENEA,  entro  180
          giorni dalla pubblicazione del  presente  decreto,  elabora
          norme tecniche in materia di diagnosi  energetiche  rivolte
          ai   settori   residenziale,   industriale,   terziario   e
          trasporti, in conformita' ai dettati di cui all'allegato  2
          al presente decreto. 
              3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI  ed  ENEA,  entro
          180  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente   decreto,
          elabora norme tecniche  per  la  certificazione  volontaria
          degli auditor energetici nei  settori  dell'industria,  del
          terziario e dei trasporti e degli installatori di  elementi
          edilizi  connessi  al   miglioramento   della   prestazione
          energetica degli edifici. 
              4. Nelle more dell'emanazione delle  norme  di  cui  ai
          commi 2 e 3, la Conferenza delle Regioni e  delle  Province
          Autonome,  in  collaborazione  con  ENEA,  le  Associazioni
          imprenditoriali e professionali e sentito il CTI, definisce
          e rende disponibili  programmi  di  formazione  finalizzati
          alla qualificazione degli auditor  energetici  nei  settori
          residenziale, industriale, terziario e  trasporti  e  degli
          installatori di elementi edilizi connessi al  miglioramento
          della prestazione energetica degli edifici. 
              5. I soggetti di cui all'articolo 7, comma  1,  lettere
          c), d) ed e) del decreto  ministeriale  28  dicembre  2012,
          decorsi  ventiquattro  mesi  dall'entrata  in  vigore   del
          presente decreto, possono  partecipare  al  meccanismo  dei
          certificati bianchi solo se in possesso di  certificazione,
          rispettivamente, secondo le norme UNI CEI 11352 e  UNI  CEI
          11339. 
              6. ENEA in collaborazione con ACCREDIA, il GSE, la FIRE
          e  il  CTI,  entro  il  31  dicembre  2014  definisce   uno
          protocollo  per  l'iscrizione  agli  elenchi  riportati  di
          seguito.  Tali  elenchi  sono  pubblicati  sul   sito   web
          istituzionale dell'ENEA. 
              a) ESCO certificate UNI CEI 11352; 
              b) esperti in Gestione dell'Energia certificati secondo
          la UNI CEI 11339; 
              c) organizzazioni certificate ISO 50001; 
              d) auditor energetici certificati ai sensi delle  norme
          di cui al comma 3 del presente articolo.».