Art. 8 
 
 
                      Trascrizioni e nulla osta 
 
  1. Sono trascritte negli  archivi  dello  stato  civile  le  unioni
civili costituite all'estero secondo la  legge  italiana  davanti  al
capo dell'ufficio consolare, competente in base alla residenza di una
delle due parti. 
  2. Lo straniero che vuole costituire  in  Italia  un'unione  civile
deve presentare all'ufficiale dello stato civile, nella richiesta  di
cui all'articolo 1, anche una dichiarazione dell'autorita' competente
del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta  le  leggi  cui  e'
sottoposto, nulla osta all'unione civile. 
  3.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  legislativi  di   cui
all'articolo 1, comma  28,  lettera  a),  della  legge  gli  atti  di
matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso  formati
all'estero,  sono  trasmessi  dall'autorita'  consolare,   ai   sensi
dell'articolo 17  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
novembre 2000, n.  396,  ai  fini  della  trascrizione  nel  registro
provvisorio di cui all'articolo 9. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo  del  comma  28  dell'articolo  1
          della citata legge 20 maggio 2016, n. 76: 
              «28. Fatte salve le disposizioni di cui  alla  presente
          legge, il Governo e' delegato ad adottare, entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi in materia di  unione  civile  tra
          persone  dello  stesso  sesso  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a) adeguamento alle previsioni della  presente  legge
          delle disposizioni dell'ordinamento dello stato  civile  in
          materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; 
                b) modifica e riordino  delle  norme  in  materia  di
          diritto internazionale privato,  prevedendo  l'applicazione
          della  disciplina  dell'unione  civile  tra  persone  dello
          stesso sesso regolata  dalle  leggi  italiane  alle  coppie
          formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto
          all'estero  matrimonio,  unione  civile  o  altro  istituto
          analogo; 
                c) modificazioni ed  integrazioni  normative  per  il
          necessario  coordinamento  con  la  presente  legge   delle
          disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza
          di legge, nei regolamenti e nei decreti.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
          396: 
              «Art. 17  (Trasmissione  di  atti).  -  1.  L'autorita'
          diplomatica   o   consolare   trasmette   ai   fini   della
          trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti  relativi
          al  cittadino  italiano  formati  all'estero  all'ufficiale
          dello stato civile del comune in  cui  l'interessato  ha  o
          dichiara che intende stabilire la propria  residenza,  o  a
          quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani
          residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di
          iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero,  se
          egli e' nato e residente all'estero, a quello del comune di
          nascita o di residenza della madre  o  del  padre  di  lui,
          ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di  matrimonio,
          se gli sposi risiedono in comuni diversi,  saranno  inviati
          ad entrambi i  comuni,  dando  ad  essi  comunicazione  del
          doppio invio. Nel caso in cui non e'  possibile  provvedere
          con i criteri sopra indicati,  l'interessato,  su  espresso
          invito  dell'autorita'  diplomatica  o  consolare,   dovra'
          indicare un comune a sua scelta.».