Art. 8 
 
 
  Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963 
 
  1. All'articolo 54 della legge costituzionale n.  1  del  1963,  le
parole: «delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti:
«dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo dell'articolo 54 del citato Statuto speciale
          della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato  dalla
          presente legge, e' il seguente: 
              "Art. 54. Allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni,
          anche   nella   forma   di   Citta'    metropolitane,    al
          raggiungimento  delle  finalita'  ed  all'esercizio   delle
          funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale puo'
          assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della
          Regione.