Art. 8 Introduzione dell'articolo 6-bis alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 1. Dopo l'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Uffici territoriali portuali). - 1. Presso ciascun porto gia' sede di Autorita' portuale, l'AdSP costituisce un proprio ufficio territoriale a cui e' preposto il Segretario generale di cui all'articolo 10 o da un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le AdSP o le soppresse Autorita', con qualifica dirigenziale, con i seguenti compiti: a) istruttori, ai fini dell'adozione delle deliberazioni di competenza dell'AdSP; b) di proposta, con riferimento a materie di rilevo locale in relazione alle quali la competenza appartiene all'AdSP; c) funzioni delegate dal Comitato di gestione, di coordinamento delle operazioni in porto, di rilascio delle concessioni per periodi fino a durata di quattro anni anche determinando i rispettivi canoni, nonche' i compiti relativi alle opere minori di manutenzione ordinaria in ambito di interventi ed edilizia portuale, sulla base delle disposizioni di legge e delle determinazioni al riguardo adottate dai competenti organi dell'AdSP. 2. Presso ciascun porto dell'AdSP ubicato presso un comune capoluogo di provincia non gia' sede di Autorita' portuale, l'AdSP puo' istituire un ufficio amministrativo decentrato, che svolge le funzioni stabilite dal Comitato di gestione. All'ufficio e' preposto il Segretario generale o un suo delegato, scelto tra il personale di ruolo in servizio presso le AdSP o le soppresse Autorita', con qualifica di quadro o dirigente. L'ufficio amministrativo decentrato puo' anche non essere equiparato all'ufficio territoriale portuale di cui al comma 1 del presente articolo. Su deliberazione del Comitato di gestione, l'AdSP puo' istituire uffici amministrativi decentrati anche presso altri porti della sua circoscrizione non gia' sede di Autorita' portuale.».