Art. 8 
 
               Ufficio per il processo amministrativo 
 
  1. Al fine di garantire la ragionevole durata  del  processo  e  la
piena  attuazione  del  processo  amministrativo   telematico,   dopo
l'articolo 53-bis della legge 27 aprile 1982, n. 186, e' inserito  il
seguente: 
  «Art.  53-ter  (Ufficio  per  il  processo).  -   1.   A   supporto
dell'attivita'  dei   magistrati   amministrativi   sono   costituite
strutture  organizzative  interne  degli  uffici  di  segreteria  del
Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per  la
regione   siciliana,   dei   tribunali   amministrativi    regionali,
denominate:  "ufficio  per   il   processo",   mediante   l'utilizzo,
nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella  A  allegata
al presente  provvedimento,  del  personale  di  segreteria  di  area
funzionale III. Alla suddetta attivita' possono, altresi', concorrere
coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo
a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la
formazione professionale a  norma  dell'articolo  37,  comma  5,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio  disciplinato  dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia  17  marzo
2016, n. 70, recante la disciplina per lo svolgimento  del  tirocinio
per l'accesso alla professione forense  ai  sensi  dell'articolo  41,
comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Con il regolamento di
organizzazione di cui all'articolo 53-bis, sono individuati i compiti
e l'organizzazione dell'ufficio per il processo, anche, se del  caso,
prevedendo  un  unico  ufficio  per   una   pluralita'   di   sezioni
dell'ufficio giudiziario, nonche' eventualmente  fissando  il  limite
dimensionale  minimo   dell'ufficio   giudiziario,   necessario   per
l'attivazione dell'ufficio per il processo.». 
  2. Le disposizioni attuative del comma 1  sono  emanate  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente  decreto.  All'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al
presente articolo si provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica.