(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 8)
 
                               Art. 8 
 
               (Organi della giurisdizione contabile) 
 
 
  1.  La  giurisdizione  contabile  e'   esercitata   dalle   sezioni
giurisdizionali regionali, dalle sezioni di  appello,  dalle  sezioni
riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite  in  speciale
composizione della Corte dei conti.