(Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile-art. 8)
 
                               Art. 8 
 
          (Ordine di discussione e svolgimento delle cause) 
 
 
  1. L'ordine di discussione delle  cause  per  ciascuna  udienza  e'
fissato dal presidente ed e' affisso il giorno  precedente  l'udienza
alla porta della sala a questa destinata. 
 
 
  2. Le cause sono chiamate dal segretario d'udienza,  salvo  che  il
presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunita'. 
 
 
  3. I difensori illustrano sinteticamente  davanti  al  collegio  le
loro conclusioni e le ragioni che le sostengono. 
 
 
  4. Essi chiedono al presidente la facolta'  di  parlare  e  debbono
dirigere la parola soltanto al collegio. In relazione  al  grado  del
giudizio, l'attore ha la parola per primo. 
 
 
  5. Il presidente puo' consentire una sola replica. Non sono ammesse
note d'udienza dopo la discussione.