Art. 8 
 
 
       Acquisto di partecipazioni in societa' gia' costituite 
 
  1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di  un  aumento  di
capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che  comportino
l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di  partecipazioni
in societa' gia' esistenti sono deliberate secondo  le  modalita'  di
cui all'articolo 7, commi 1 e 2. 
  2. L'eventuale mancanza o invalidita' dell'atto deliberativo avente
ad  oggetto  l'acquisto  della  partecipazione  rende  inefficace  il
contratto di acquisto della partecipazione medesima. 
  3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche
all'acquisto,   da   parte   di   pubbliche    amministrazioni,    di
partecipazioni in  societa'  quotate,  unicamente  nei  casi  in  cui
l'operazione comporti l'acquisto della qualita' di socio.