Art. 8 Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005 1. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e' sostituito dal seguente: «Art. 7. (Qualita' dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei soggetti giuridici e rendono disponibili i propri servizi per via telematica nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e livelli di qualita' anche in termini di fruibilita', accessibilita', usabilita' e tempestivita', stabiliti con le regole tecniche di cui all'articolo 71. 2. Gli standard e i livelli di qualita' sono periodicamente aggiornati dall'AgID tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e degli standard di mercato e resi noti attraverso pubblicazione in un'apposita area del sito web istituzionale della medesima Agenzia. 3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualita', anche in termini di fruibilita', accessibilita' e tempestivita', del servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo. 4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli interessati possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalita' stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.».