Art. 8 
 
 
                 Interventi di immediata esecuzione 
 
  1. Al fine di favorire il rientro nelle  unita'  immobiliari  e  il
ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni di cui
articolo 1, per gli edifici con danni lievi classificati con  livello
di inagibilita' B delle schede AeDES di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011 e al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, pubblicato, nella Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014,  che  necessitano  soltanto  di
interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati  possono,
previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di
un professionista abilitato che documenti il nesso di causalita'  tra
il sisma del 24 agosto 2016 e lo stato della  struttura,  oltre  alla
valutazione economica del danno,  effettuare  l'immediato  ripristino
della agibilita' degli edifici e delle strutture. 
  2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,
entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, sono emanate disposizioni operative per  l'attuazione  degli
interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1. 
  3. In deroga  agli  articoli  6,  10,  93  e  94  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  all'articolo  19
della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,
all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive modificazioni, ed alle leggi  regionali  che  regolano  il
rilascio dei titoli abilitativi, i  soggetti  interessati  comunicano
agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3,  che
ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei  lavori
edilizi di  riparazione  o  ripristino,  da  eseguirsi  comunque  nel
rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di  cui  al
comma  2,  nonche'  dei  contenuti  generali   della   pianificazione
territoriale e urbanistica, ivi  inclusa  quella  paesaggistica,  con
l'indicazione   del   progettista   abilitato   responsabile    della
progettazione, del direttore dei lavori e della  impresa  esecutrice,
purche' le costruzioni non  siano  state  interessate  da  interventi
edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi  i  relativi
ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario
ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di  settore  con
particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza  e
sismica. I soggetti interessati entro il  termine  di  trenta  giorni
dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che
non sia stata gia' allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di
riparazione o ripristino,  e  che  sia  comunque  necessaria  per  il
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica,  del  titolo  abilitativo
edilizio e dell'autorizzazione sismica. 
  4. Entro sessanta giorni dalla data di adozione  del  provvedimento
in materia di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5,  comma
2, i soggetti che hanno avviato i lavori ai sensi dei commi 1 e 3 del
presente  articolo   presentano   agli   uffici   speciali   per   la
ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalita'  ed  i
termini ivi  indicati.  Il  mancato  rispetto  del  termine  e  delle
modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della
domanda di contributo. 
  5. I lavori di cui  al  presente  articolo  sono  obbligatoriamente
affidati a imprese: 
  a)  che   risultino   aver   presentato   domanda   di   iscrizione
nell'Anagrafe di cui all'articolo  30,  comma  6,  e  fermo  restando
quanto   previsto   dallo   stesso,   abbiano    altresi'    prodotto
l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni; 
  b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e
previdenziali come  attestato  dal  documento  unico  di  regolarita'
contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo  8  del  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 
  c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro,  che  siano  in
possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo  84  del  codice
dei contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.