Art. 8 
 
Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  116,
  in materia di Rete del lavoro agricolo di qualita' 
 
  1.  All'articolo  6  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) non avere riportato condanne penali  per  violazioni  della
normativa in materia di lavoro e legislazione  sociale,  per  delitti
contro la  pubblica  amministrazione,  delitti  contro  l'incolumita'
pubblica,  delitti  contro  l'economia  pubblica,  l'industria  e  il
commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in  materia
di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,  delitti  di  cui  agli
articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) non essere state destinatarie, negli ultimi  tre  anni,  di
sanzioni amministrative, ancorche' non definitive, per violazioni  in
materia di lavoro, legislazione sociale  e  rispetto  degli  obblighi
relativi al pagamento  delle  imposte  e  delle  tasse.  La  presente
disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato  in
solido abbiano provveduto, prima della  emissione  del  provvedimento
definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze  sanabili  e  al
pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti
dalla normativa vigente in materia»; 
      3) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 
      «c-bis) applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
      c-ter)  non  essere   controllate   o   collegate,   ai   sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti  che  non  siano  in
possesso dei requisiti di cui al presente comma»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis.  Alla  Rete  del  lavoro  agricolo  di  qualita'  possono
aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli
unici  per  l'immigrazione,  le  istituzioni  locali,  i  centri  per
l'impiego, gli enti bilaterali costituiti  dalle  organizzazioni  dei
datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonche' i  soggetti
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
276. Possono altresi'  aderire  alla  Rete  del  lavoro  agricolo  di
qualita', attraverso  la  stipula  di  apposite  convenzioni,  se  in
possesso dei requisiti di cui al comma  1,  sia  le  agenzie  per  il
lavoro di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276, sia gli altri  soggetti  autorizzati  all'attivita'  di
intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo  14
settembre 2015, n. 150»; 
    c) al comma 2: 
      1)  al  primo  periodo,  dopo   le   parole:   «del   Ministero
dell'economia e delle finanze» sono  inserite  le  seguenti:  «,  del
Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro  a  far
data dalla sua effettiva operativita',  dell'Agenzia  delle  entrate,
dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far  data
dalla sua effettiva operativita'»; 
      2) al secondo periodo, dopo le parole: «tre rappresentanti  dei
lavoratori subordinati» sono inserite  le  seguenti:  «delle  imprese
agricole  e  un  rappresentante  dei  lavoratori  subordinati   delle
cooperative agricole» e  dopo  le  parole:  «tre  rappresentanti  dei
datori di lavoro e dei  lavoratori  autonomi  dell'agricoltura»  sono
inserite le seguenti: «e un rappresentante delle  associazioni  delle
cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del
settore agricolo»; 
    d) al comma 4, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: 
    «c-bis) procede a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato
del lavoro agricolo, su base trimestrale,  anche  accedendo  ai  dati
relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei  rapporti
di  lavoro  disponibili  presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e ai dati che si rendono disponibili, a seguito  di
specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS, valutando,
in particolare, il rapporto tra il numero  dei  lavoratori  stranieri
che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali
e' stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli
unici per l'immigrazione; 
    c-ter) promuove iniziative, d'intesa con le autorita' competenti,
sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del  lavoro,
contrasto   al   lavoro   sommerso   e   all'evasione   contributiva,
organizzazione  e  gestione  dei  flussi  di  manodopera  stagionale,
assistenza dei lavoratori stranieri immigrati»; 
    e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    «4-bis. La cabina di regia promuove la stipula delle  convenzioni
di cui al comma 1-bis e svolge i compiti di cui al comma  4,  lettere
c-bis) e  c-ter),  utilizzando  le  informazioni  in  possesso  delle
commissioni  provinciali  integrazione  salari  operai   agricoli   e
dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine  di  formulare
indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati
alle  caratteristiche  della  produzione  agricola  del   territorio,
avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-ter. 
    4-ter. La Rete del lavoro agricolo di  qualita'  si  articola  in
sezioni territoriali, a cui possono  aderire  i  soggetti  che  hanno
stipulato le convenzioni di cui al comma 1-bis, con  sede  presso  la
commissione  provinciale  integrazione  salari  operai  agricoli.  Le
sezioni promuovono a livello territoriale le iniziative previste  dal
comma 4, lettera c-ter), svolgono compiti di promozione di  modalita'
sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di  lavoro  nel
settore agricolo, in stretta collaborazione con  l'Agenzia  nazionale
per le politiche attive del  lavoro  e  con  la  Rete  nazionale  dei
servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n.  150,  al  fine  di  garantire  una
modulazione  a  livello  territoriale  dei  servizi  all'impiego.  Le
sezioni  territoriali   promuovono   altresi'   iniziative   per   la
realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del
trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche  mediante  la
stipula di convenzioni con gli enti locali. 
    4-quater. La cabina di regia trasmette ogni anno alle Camere  una
relazione sullo svolgimento dei compiti di  cui  al  comma  4  ed  in
particolare sul risultato dei monito-raggi di cui alla lettera c-bis)
del medesimo comma»; 
    f) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione  al  trasporto  di
persone rilasciata dalle autorita' competenti e che siano in possesso
dei requisiti  di  cui  al  comma  1,  che  intendono  provvedere  al
trasporto  di  lavoratori  agricoli,   possono   stipulare   apposita
convenzione con la Rete del lavoro agricolo  di  qualita'.  Gli  enti
locali  possono  stabilire  che  la  stipula  della  convenzione   e'
condizione necessaria per accedere ai  contributi  istituiti  per  il
trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Gli enti  locali
stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto
di quanto eventualmente previsto  dai  contratti  collettivi  di  cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  81,  in
ordine alla quantificazione e ripartizione del  costo  del  trasporto
tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di
quanto previsto  dalla  convenzione  comporta  la  risoluzione  della
medesima e l'immediata decadenza dai contributi  di  cui  al  secondo
periodo »; 
    g) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
    «8. Per le attivita' di cui al presente articolo l'INPS  provvede
con  le  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie   previste   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica». 
  2. Nelle more dell'attuazione del libro unico del  lavoro,  di  cui
all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  l'adattamento
del  sistema  UNIEMENS  al  settore  agricolo,  con   effetto   sulle
retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2018, non  comporta
modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e  previdenziali
previste per i lavoratori agricoli, ivi  compreso  il  sistema  degli
elenchi  annuali  e  di  variazione  dei   lavoratori   agricoli,   e
contestualmente determina l'attivazione del servizio di  tariffazione
da parte dell'INPS ferme restando le scadenze  di  pagamento  di  cui
all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. I
dati contenuti nel libro unico del lavoro  in  modalita'  telematica,
che sostituisce il sistema UNIEMENS quale  unico  documento  per  gli
adempimenti  in  materia  previdenziale  e  contributiva,  sono  resi
accessibili a tutte le amministrazioni interessate. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 91 (Disposizioni  urgenti  per  il  settore
          agricolo,  la   tutela   ambientale   e   l'efficientamento
          energetico dell'edilizia  scolastica  e  universitaria,  il
          rilancio e lo sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei
          costi gravanti sulle tariffe  elettriche,  nonche'  per  la
          definizione  immediata  di  adempimenti   derivanti   dalla
          normativa europea), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  24
          giugno 2014, n. 144, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n.  116,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 agosto 2014, n.  192,  supplemento  ordinario,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 6 (Rete del lavoro agricolo di qualita'). - 1. E'
          istituita presso l'INPS la  Rete  del  lavoro  agricolo  di
          qualita' alla quale possono partecipare le imprese agricole
          di cui all'art. 2135 del  codice  civile  in  possesso  dei
          seguenti requisiti: 
                a) non avere riportato condanne penali per violazioni
          della  normativa  in  materia  di  lavoro  e   legislazione
          sociale, per delitti contro  la  pubblica  amministrazione,
          delitti  contro  l'incolumita'  pubblica,  delitti   contro
          l'economia pubblica, l'industria e  il  commercio,  delitti
          contro il sentimento  per  gli  animali  e  in  materia  di
          imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti  di  cui
          agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale; 
                b) non essere state destinatarie,  negli  ultimi  tre
          anni, di sanzioni amministrative, ancorche' non definitive,
          per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e
          rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte
          e delle tasse. La  presente  disposizione  non  si  applica
          laddove il trasgressore o  l'obbligato  in  solido  abbiano
          provveduto,  prima  della   emissione   del   provvedimento
          definitivo,  alla   regolarizzazione   delle   inosservanze
          sanabili e al pagamento in misura agevolata delle  sanzioni
          entro  i  termini  previsti  dalla  normativa  vigente   in
          materia; 
                c) essere in regola con il versamento dei  contributi
          previdenziali e dei premi assicurativi; 
                c-bis)  applicare  i  contratti  collettivi  di   cui
          all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
                c-ter) non essere controllate o collegate,  ai  sensi
          dell'art. 2359 del codice civile, a soggetti che non  siano
          in possesso dei requisiti di cui al presente comma. 
              1-bis.  Alla  Rete  del  lavoro  agricolo  di  qualita'
          possono  aderire,  attraverso  la   stipula   di   apposite
          convenzioni, gli sportelli  unici  per  l'immigrazione,  le
          istituzioni  locali,  i  centri  per  l'impiego,  gli  enti
          bilaterali costituiti dalle organizzazioni  dei  datori  di
          lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonche' i  soggetti
          di cui all'art. 6  del  decreto  legislativo  10  settembre
          2003, n. 276. Possono altresi' aderire alla Rete del lavoro
          agricolo di qualita', attraverso  la  stipula  di  apposite
          convenzioni, se in possesso dei requisiti di cui  al  comma
          1, sia le agenzie per il  lavoro  di  cui  all'art.  4  del
          decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  sia  gli
          altri soggetti autorizzati all'attivita' di intermediazione
          ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14  settembre
          2015, n. 150. 
              2.  Alla  Rete  del   lavoro   agricolo   di   qualita'
          sovraintende  una  cabina   di   regia   composta   da   un
          rappresentante del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali, del Ministero delle politiche agricole  alimentari
          e forestali, del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale  del
          lavoro  a  far  data  dalla  sua  effettiva   operativita',
          dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale  per  le
          politiche attive del lavoro a far data dalla sua  effettiva
          operativita' dell'INPS e della Conferenza delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  designati
          entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Fanno  parte  della  cabina  di  regia  anche  tre
          rappresentanti dei  lavoratori  subordinati  delle  imprese
          agricole e un  rappresentante  dei  lavoratori  subordinati
          delle cooperative agricole e tre rappresentanti dei  datori
          di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura  e  un
          rappresentante   delle   associazioni   delle   cooperative
          agricole firmatarie di contratti collettivi  nazionali  del
          settore agricolo nominati  con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  su  designazione  delle  organizzazioni
          sindacali    a     carattere     nazionale     maggiormente
          rappresentative. La  cabina  di  regia  e'  presieduta  dal
          rappresentante dell'INPS. 
              3. Ai fini della partecipazione alla  Rete  del  lavoro
          agricolo  di  qualita',  le  imprese  di  cui  al  comma  1
          presentano istanza in via telematica. Entro  trenta  giorni
          dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita
          determinazione gli elementi essenziali dell'istanza. 
              4. La cabina di regia ha i seguenti compiti: 
              a) delibera sulle istanze di partecipazione  alla  Rete
          del lavoro agricolo di qualita' entro trenta  giorni  dalla
          presentazione; 
              b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo  di  qualita'
          le imprese agricole che perdono i requisiti di cui al comma
          1; 
              c) redige e aggiorna l'elenco  delle  imprese  agricole
          che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualita' e
          ne cura la pubblicazione sul sito internet dell'INPS; 
              c-bis) procede a  monitoraggi  costanti  dell'andamento
          del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche
          accedendo    ai    dati     relativi     all'instaurazione,
          trasformazione  e  cessazione  dei   rapporti   di   lavoro
          disponibili  presso  il  Ministero  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali e ai dati che si rendono  disponibili,  a
          seguito di  specifico  adattamento  del  sistema  UNIEMENS,
          presso l'INPS, valutando, in particolare, il  rapporto  tra
          il numero dei lavoratori stranieri che risultano  impiegati
          e il numero dei lavoratori  stranieri  ai  quali  e'  stato
          rilasciato  il  nulla  osta  per  lavoro   agricolo   dagli
          sportelli unici per l'immigrazione; 
              c-ter) promuove iniziative, d'intesa con  le  autorita'
          competenti,  sentite  le  parti  sociali,  in  materia   di
          politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e
          all'evasione contributiva, organizzazione  e  gestione  dei
          flussi di manodopera stagionale, assistenza dei  lavoratori
          stranieri immigrati; 
              d) formula proposte al Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e al Ministero delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali  in  materia  di   lavoro   e   di
          legislazione sociale nel settore agricolo. 
              4-bis. La cabina di regia  promuove  la  stipula  delle
          convenzioni di cui al comma 1-bis e svolge i compiti di cui
          al  comma  4,  lettere  c-bis)  e  c-ter),  utilizzando  le
          informazioni  in  possesso  delle  commissioni  provinciali
          integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia  per  le
          erogazioni in agricoltura, al fine di formulare  indici  di
          coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati
          alle  caratteristiche   della   produzione   agricola   del
          territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali  di  cui
          al comma 4-ter. 
              4-ter. La Rete  del  lavoro  agricolo  di  qualita'  si
          articola in sezioni territoriali, a cui possono  aderire  i
          soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma
          1-bis,  con  sede   presso   la   commissione   provinciale
          integrazione salari operai agricoli. Le sezioni  promuovono
          a livello territoriale le iniziative previste dal comma  4,
          lettera c-ter), svolgono compiti di promozione di modalita'
          sperimentali di intermediazione fra domanda  e  offerta  di
          lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione  con
          l'Agenzia nazionale per le politiche attive  del  lavoro  e
          con la Rete nazionale dei  servizi  per  le  politiche  del
          lavoro  di  cui  all'art.  1  del  decreto  legislativo  14
          settembre  2015,  n.  150,  al  fine   di   garantire   una
          modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego.
          Le sezioni territoriali promuovono altresi' iniziative  per
          la realizzazione  di  funzionali  ed  efficienti  forme  di
          organizzazione del trasporto dei lavoratori fino  al  luogo
          di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli
          enti locali. 
              4-quater. La cabina di regia trasmette ogni  anno  alle
          Camere una relazione sullo svolgimento dei compiti  di  cui
          al comma 4 ed in particolare sul risultato dei  monitoraggi
          di cui alla lettera c-bis) del medesimo comma. 
              5. La partecipazione alla cabina di regia e'  a  titolo
          gratuito e ai  componenti  non  sono  corrisposti  gettoni,
          compensi, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti  comunque
          denominati. La  cabina  di  regia  si  avvale  per  il  suo
          funzionamento delle risorse umane  e  strumentali  messe  a
          disposizione dall'INPS, nel rispetto delle disposizioni  di
          cui al comma 8. 
              6. Al fine di  realizzare  un  piu'  efficace  utilizzo
          delle  risorse  ispettive  disponibili,  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali e l'INPS,  fermi  restando
          gli ordinari controlli in materia di tutela della salute  e
          della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano l'attivita'
          di vigilanza nei confronti delle imprese  non  appartenenti
          alla Rete del lavoro agricolo di qualita' salvi i  casi  di
          richiesta di intervento proveniente dal  lavoratore,  dalle
          organizzazioni sindacali, dall'Autorita' giudiziaria  o  da
          autorita' amministrative e salvi  i  casi  di  imprese  che
          abbiano procedimenti penali in corso per  violazioni  della
          normativa in materia di lavoro e legislazione  sociale,  di
          contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di  lavoro  e
          in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. 
              7. E' fatta  salva  comunque  la  possibilita'  per  le
          amministrazioni di cui al comma 6 di  effettuare  controlli
          sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni   in   base   alla
          disciplina vigente. 
              7-bis.  I  soggetti  provvisti  di  autorizzazione   al
          trasporto di persone rilasciata dalle autorita'  competenti
          e che siano in possesso dei requisiti di cui  al  comma  1,
          che  intendono  provvedere  al  trasporto   di   lavoratori
          agricoli, possono stipulare  apposita  convenzione  con  la
          Rete del lavoro  agricolo  di  qualita'.  Gli  enti  locali
          possono stabilire  che  la  stipula  della  convenzione  e'
          condizione necessaria per accedere ai contributi  istituiti
          per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti.
          Gli enti locali stabiliscono le  condizioni  e  l'ammontare
          dei  contributi  tenendo  conto  di  quanto   eventualmente
          previsto dai contratti collettivi di cui  all'art.  51  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in  ordine  alla
          quantificazione e ripartizione del costo del trasporto  tra
          imprese  e  lavoratori.  La   violazione   da   parte   del
          trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta
          la risoluzione della medesima e l'immediata  decadenza  dai
          contributi di cui al secondo periodo. 
              8. Per le attivita' di cui al presente articolo  l'INPS
          provvede con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          previste a legislazione vigente e comunque  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  51  del   decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica  dei
          contratti di lavoro e revisione della normativa in tema  di
          mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della  legge  10
          dicembre 2014, n. 183), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          24 giugno 2015, n. 144, supplemento ordinario: 
              «Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti  collettivi).  -
          1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente  decreto,
          per  contratti  collettivi   si   intendono   i   contratti
          collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano   nazionale   e   i   contratti
          collettivi aziendali stipulati  dalle  loro  rappresentanze
          sindacali aziendali ovvero dalla  rappresentanza  sindacale
          unitaria.». 
              - Il testo dell'art.  2359  del  codice  civile  e'  il
          seguente: 
              «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003,  n.  276  (Attuazione  delle
          deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,  di
          cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9  ottobre  2003,  n.  235,  supplemento
          ordinario: 
              «Art. 4  (Agenzie  per  il  lavoro).  -  1.  Presso  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
          un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini  dello
          svolgimento   delle    attivita'    di    somministrazione,
          intermediazione,  ricerca  e   selezione   del   personale,
          supporto alla  ricollocazione  professionale.  Il  predetto
          albo e' articolato in cinque sezioni: 
              a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo
          svolgimento di tutte le attivita' di cui all'art. 20; 
              b)  agenzie  di  somministrazione  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
          attivita' specifiche di cui all'art. 20, comma  3,  lettere
          da a) a h); 
              c) agenzie di intermediazione; 
              d) agenzie di ricerca e selezione del personale; 
              e)   agenzie   di    supporto    alla    ricollocazione
          professionale. 
              2. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
          rilascia entro sessanta giorni  dalla  richiesta  e  previo
          accertamento della sussistenza dei  requisiti  giuridici  e
          finanziari di cui all'art. 5, l'autorizzazione  provvisoria
          all'esercizio delle attivita'  per  le  quali  viene  fatta
          richiesta di  autorizzazione,  provvedendo  contestualmente
          alla iscrizione delle agenzie nel  predetto  albo.  Decorsi
          due anni, entro i novanta  giorni  successivi,  i  soggetti
          autorizzati possono  richiedere  l'autorizzazione  a  tempo
          indeterminato. Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali rilascia  l'autorizzazione  a  tempo  indeterminato
          entro novanta giorni dalla richiesta, previa  verifica  del
          rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo
          e, in ogni caso,  subordinatamente  al  corretto  andamento
          dell'attivita' svolta. 
              3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente
          i  termini   previsti,   la   domanda   di   autorizzazione
          provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata. 
              4. Le agenzie  autorizzate  comunicano  alla  autorita'
          concedente, nonche' alle regioni e alle  province  autonome
          competenti,  gli  spostamenti  di  sede,  l'apertura  delle
          filiali o succursali, la cessazione dell'attivita' ed hanno
          inoltre l'obbligo  di  fornire  alla  autorita'  concedente
          tutte le informazioni da questa richieste. 
              5. Il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,
          con decreto da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente   decreto   legislativo,
          stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
          di autorizzazione di cui al  comma  2,  i  criteri  per  la
          verifica del corretto andamento dell'attivita'  svolta  cui
          e' subordinato il rilascio  della  autorizzazione  a  tempo
          indeterminato, i criteri e le  modalita'  di  revoca  della
          autorizzazione, nonche' ogni altro  profilo  relativo  alla
          organizzazione e alle modalita' di funzionamento  dell'albo
          delle agenzie per il lavoro. 
              6. L'iscrizione alla  sezione  dell'albo  di  cui  alla
          lettera a), comma 1, comporta automaticamente  l'iscrizione
          della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c),  d),  ed
          e) del predetto albo. L'iscrizione alla  sezione  dell'albo
          di cui al comma 1,  lettera  c),  comporta  automaticamente
          l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere
          d) ed e) del predetto albo. 
              7. L'autorizzazione di cui  al  presente  articolo  non
          puo' essere oggetto di transazione commerciale.». 
              «Art. 6 (Regimi particolari di  autorizzazione).  -  1.
          Sono  autorizzati  allo  svolgimento  delle  attivita'   di
          intermediazione: 
              a) gli istituti di scuola secondaria di secondo  grado,
          statali e paritari, a condizione  che  rendano  pubblici  e
          gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i
          curricula dei propri studenti all'ultimo anno  di  corso  e
          fino  ad  almeno  dodici  mesi  successivi  alla  data  del
          conseguimento del titolo di studio; 
              b) le universita', pubbliche e private,  e  i  consorzi
          universitari,  a  condizione   che   rendano   pubblici   e
          gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i
          curricula   dei   propri    studenti    dalla    data    di
          immatricolazione e fino ad almeno  dodici  mesi  successivi
          alla data del conseguimento del titolo di studio; 
              c) i comuni, singoli  o  associati  nelle  forme  delle
          unioni di comuni e delle comunita' montane, e le camere  di
          commercio; 
              d)  le  associazioni  dei  datori  di  lavoro   e   dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul  piano
          nazionale  anche  per   il   tramite   delle   associazioni
          territoriali e delle societa' di servizi controllate; 
              e) i patronati, gli enti bilaterali e  le  associazioni
          senza fini di lucro che hanno per  oggetto  la  tutela  del
          lavoro,  l'assistenza  e  la  promozione  delle   attivita'
          imprenditoriali,  la  progettazione   e   l'erogazione   di
          percorsi  formativi  e  di  alternanza,  la  tutela   della
          disabilita'; 
              f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano
          la predetta  attivita'  senza  finalita'  di  lucro  e  che
          rendano pubblici sul sito medesimo  i  dati  identificativi
          del legale rappresentante; 
              f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e  di  assistenza
          per  i  lavoratori   dello   spettacolo   e   dello   sport
          professionistico, con esclusivo riferimento  ai  lavoratori
          dello spettacolo come definiti  ai  sensi  della  normativa
          vigente. 
              2. L'ordine nazionale dei consulenti  del  lavoro  puo'
          chiedere l'iscrizione all'albo di cui  all'art.  4  di  una
          apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di
          personalita' giuridica costituito nell'ambito del consiglio
          nazionale dei consulenti del lavoro per  lo  svolgimento  a
          livello  nazionale   di   attivita'   di   intermediazione.
          L'iscrizione e' subordinata al rispetto  dei  requisiti  di
          cui alle lettere c), d), e), f),  g)  di  cui  all'art.  5,
          comma 1. 
              3. Ferme restando le normative  regionali  vigenti  per
          specifici  regimi  di  autorizzazione  su  base  regionale,
          l'autorizzazione   allo   svolgimento   dell'attivita'   di
          intermediazione  per  i  soggetti  di  cui  ai  commi   che
          precedono e' subordinata alla interconnessione  alla  borsa
          continua nazionale del lavoro per il  tramite  del  portale
          clic  lavoro,  nonche'  al  rilascio  alle  regioni  e   al
          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  di  ogni
          informazione utile relativa al monitoraggio dei  fabbisogni
          professionali e  al  buon  funzionamento  del  mercato  del
          lavoro. 
              4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle
          politiche  sociali  definisce  con   proprio   decreto   le
          modalita' di interconnessione dei soggetti di cui al  comma
          3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa  continua
          nazionale del  lavoro,  nonche'  le  modalita'  della  loro
          iscrizione  in  una  apposita  sezione  dell'albo  di   cui
          all'art. 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati  alla
          borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione
          di una sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  2000  a
          euro 12000,  nonche'  la  cancellazione  dall'albo  di  cui
          all'art. 4, comma 1, con conseguente divieto di  proseguire
          l'attivita' di intermediazione. 
              5. Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  1  inserite
          nell'elenco di cui all'art. 1,  comma  3,  della  legge  31
          dicembre   2009,   n.   196,   svolgono   l'attivita'    di
          intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della
          finanza pubblica. 
              5-bis.  L'iscrizione  alla  sezione  dell'albo  di  cui
          all'art. 4, comma 1, lettera c), dei  soggetti  autorizzati
          secondo il regime particolare di cui al  comma  1,  lettere
          c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2  del  presente
          articolo,  comporta  automaticamente   l'iscrizione   degli
          stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d) ed  e)
          dell'art. 4, comma 1.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 12 del decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per  il
          riordino della normativa  in  materia  di  servizi  per  il
          lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art.  1,  comma
          3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n.  221,  supplemento
          ordinario: 
              «Art. 1 (Rete nazionale dei servizi  per  le  politiche
          del lavoro). - 1. Il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali e le regioni e province autonome, per le  parti  di
          rispettiva competenza, esercitano  il  ruolo  di  indirizzo
          politico in materia di  politiche  attive  per  il  lavoro,
          mediante  l'individuazione  di   strategie,   obiettivi   e
          priorita'  che  identificano  la  politica   nazionale   in
          materia, ivi comprese le attivita' relative al collocamento
          dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. 
              2. La rete dei servizi per le politiche del  lavoro  e'
          costituita dai seguenti soggetti, pubblici o privati: 
              a) l'Agenzia nazionale  per  le  politiche  attive  del
          lavoro, di cui all'art. 4 del presente decreto, di  seguito
          denominata "ANPAL"; 
              b) le strutture regionali per le politiche  attive  del
          lavoro di cui all'art. 11 del presente decreto; 
              c) l'INPS, in relazione alle competenze in  materia  di
          incentivi e strumenti a sostegno del reddito; 
              d) l'INAIL, in relazione alle competenze in materia  di
          reinserimento e di integrazione  lavorativa  delle  persone
          con disabilita' da lavoro; 
              e) le Agenzie per il  lavoro  di  cui  all'art.  4  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  i  soggetti
          autorizzati   allo   svolgimento   delle    attivita'    di
          intermediazione ai sensi dell'art. 6 del  medesimo  decreto
          legislativo e i soggetti  accreditati  ai  servizi  per  il
          lavoro ai sensi dell'art. 12; 
              f)  i  fondi  interprofessionali  per   la   formazione
          continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre  2000,
          n. 388; 
              g) i fondi bilaterali di cui all'art. 12, comma 4,  del
          decreto legislativo n. 276 del 2003; 
              h)  l'Istituto  per  lo   sviluppo   della   formazione
          professionale  dei  lavoratori  (ISFOL)  e  Italia   lavoro
          S.p.a.; 
                i) il sistema delle camere di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura, le universita' e gli istituti di
          scuola secondaria di secondo grado. 
              3. La rete dei servizi  per  le  politiche  del  lavoro
          promuove  l'effettivita'  dei  diritti  al   lavoro,   alla
          formazione ed all'elevazione professionale  previsti  dagli
          articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione ed il diritto  di
          ogni  individuo  ad  accedere  a  servizi  di  collocamento
          gratuito, di  cui  all'art.  29  della  Carta  dei  diritti
          fondamentali dell'Unione  europea,  mediante  interventi  e
          servizi volti a migliorare  l'efficienza  del  mercato  del
          lavoro, assicurando, tramite l'attivita'  posta  in  essere
          dalle  strutture  pubbliche  e   private,   accreditate   o
          autorizzate, ai datori di  lavoro  il  soddisfacimento  dei
          fabbisogni di  competenze  ed  ai  lavoratori  il  sostegno
          nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro. 
              4. L'ANPAL esercita il  ruolo  di  coordinamento  della
          rete dei servizi per le politiche del lavoro, nel  rispetto
          delle  competenze  costituzionalmente   riconosciute   alle
          regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. 
              5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di Trento e Bolzano esercitano nelle  materie  disciplinate
          dal presente decreto le competenze  ad  esse  spettanti  ai
          sensi dei  rispettivi  statuti,  delle  relative  norme  di
          attuazione  e  delle  norme  speciali  recanti  deleghe  di
          funzioni e,  in  riferimento  alla  provincia  autonoma  di
          Bolzano, anche in materia di uso  della  lingua  tedesca  e
          della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la
          pubblica amministrazione.». 
              «Art. 12 (Accreditamento dei servizi per il lavoro).  -
          1. Le regioni e le province autonome definiscono  i  propri
          regimi di accreditamento, ai sensi dell'art. 7 del  decreto
          legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri  definiti  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          previa intesa in Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, sulla base dei seguenti principi: 
              a) coerenza  con  il  sistema  di  autorizzazione  allo
          svolgimento   delle    attivita'    di    somministrazione,
          intermediazione,  ricerca  e   selezione   del   personale,
          supporto alla ricollocazione  professionale,  di  cui  agli
          articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003; 
              b)  definizione  di  requisiti  minimi   di   solidita'
          economica   ed   organizzativa,   nonche'   di   esperienza
          professionale degli operatori, in relazione ai  compiti  da
          svolgere; 
              c)  obbligo  di   interconnessione   con   il   sistema
          informativo  di  cui  all'art.  13  del  presente  decreto,
          nonche' l'invio all'ANPAL  di  ogni  informazione  utile  a
          garantire un efficace coordinamento della rete dei  servizi
          per le politiche del lavoro; 
              d) raccordo con il sistema regionale di  accreditamento
          degli organismi di formazione; 
              e) definizione della procedura  di  accreditamento  dei
          soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno
          di ricollocazione di cui all'art. 23. 
              2. Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le  agenzie
          per il lavoro di cui alle lettere  a)  e  c)  dell'art.  4,
          comma 1, del decreto legislativo n. 276  del  2003  vengono
          accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio
          nazionale. 
              3.  ANPAL  istituisce  l'albo  nazionale  dei  soggetti
          accreditati a svolgere funzioni e  compiti  in  materia  di
          politiche attive del lavoro secondo i  criteri  di  cui  al
          comma 1, nel quale  vengono  iscritte  le  agenzie  per  il
          lavoro di cui al comma 2 nonche' le agenzie  che  intendono
          operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito
          un proprio regime di accreditamento. 
              4. All'art. 6 del decreto legislativo n. 276 del  2003,
          dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
              «5-bis. L'iscrizione  alla  sezione  dell'albo  di  cui
          all'art. 4, comma 1, lettera c), dei  soggetti  autorizzati
          secondo il regime particolare di cui al  comma  1,  lettere
          c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2  del  presente
          articolo,  comporta  automaticamente   l'iscrizione   degli
          stessi alle sezioni dell'albo di cui alle lettere d) ed  e)
          dell'art. 4, comma 1.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25  giugno
          2008,  n.  147,  supplemento  ordinario,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195,
          supplemento ordinario: 
              «Art. 39 (Adempimenti di natura formale nella  gestione
          dei rapporti di lavoro). - 1. Il datore di lavoro  privato,
          con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve
          istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono
          iscritti tutti i lavoratori  subordinati,  i  collaboratori
          coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione
          con  apporto  lavorativo.  Per  ciascun  lavoratore  devono
          essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove
          ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base,
          l'anzianita' di servizio,  nonche'  le  relative  posizioni
          assicurative. 
              2. Nel libro unico del lavoro  deve  essere  effettuata
          ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o  in  natura
          corrisposte o gestite dal datore  di  lavoro,  compresi  le
          somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi
          titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i  dati  relativi
          agli  assegni  per  il  nucleo  familiare,  le  prestazioni
          ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate
          a  titolo  di  premio   o   per   prestazioni   di   lavoro
          straordinario devono essere indicate  specificatamente.  Il
          libro  unico  del  lavoro  deve   altresi'   contenere   un
          calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno,
          il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore
          subordinato,   nonche'   l'indicazione   delle    ore    di
          straordinario, delle eventuali assenze  dal  lavoro,  anche
          non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi  in
          cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione  fissa
          o a giornata intera o a periodi superiori e' annotata  solo
          la giornata di presenza al lavoro. 
              3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato  coi
          dati  di  cui  ai  commi  1  e  2,  per  ciascun  mese   di
          riferimento, entro la fine del mese successivo. 
              4.  Il  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, le modalita' e tempi di tenuta e conservazione del
          libro unico del lavoro  e  disciplina  il  relativo  regime
          transitorio. 
              5.  Con  la  consegna  al  lavoratore  di  copia  delle
          scritturazioni effettuate nel libro  unico  del  lavoro  il
          datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge  5
          gennaio 1953, n. 4. 
              6. La violazione dell'obbligo di istituzione  e  tenuta
          del libro unico del lavoro di cui al comma 1 e' punita  con
          la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500  euro.
          L'omessa esibizione agli  organi  di  vigilanza  del  libro
          unico del lavoro  e'  punita  con  la  sanzione  pecuniaria
          amministrativa da 200 a  2.000  euro.  I  soggetti  di  cui
          all'art. 1, quarto comma, della legge 11 gennaio  1979,  n.
          12, che, senza giustificato motivo, non  ottemperino  entro
          quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di
          esibire la documentazione in loro possesso sono puniti  con
          la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In  caso  di
          recidiva della violazione la sanzione varia da 500  a  3000
          euro. 
              7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa
          o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e  3
          che   determina   differenti    trattamenti    retributivi,
          previdenziali  o  fiscali  e'  punita   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria  da  150  a  1.500  euro.  Se  la
          violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori  ovvero
          a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da  500  a
          3.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu'  di  dieci
          lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici  mesi  la
          sanzione va da 1.000  a  6.000  euro.  Ai  fini  del  primo
          periodo, la nozione di omessa  registrazione  si  riferisce
          alle scritture complessivamente  omesse  e  non  a  ciascun
          singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di
          infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei
          dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualita' o
          quantita' della prestazione lavorativa effettivamente  resa
          o   alle   somme   effettivamente   erogate.   La   mancata
          conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al
          comma 4 e' punita con la sanzione pecuniaria amministrativa
          da 100  a  600  euro.  Alla  contestazione  delle  sanzioni
          amministrative di cui  al  presente  comma  provvedono  gli
          organi di vigilanza che effettuano accertamenti in  materia
          di lavoro e previdenza. Autorita' competente a ricevere  il
          rapporto ai sensi dell'art.  17  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689,  e'  la  Direzione  territoriale  del  lavoro
          territorialmente competente. 
              8. Il primo periodo dell'art. 23 del testo unico di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno  1965,
          n. 1124, e' sostituito dal seguente:  «Se  ai  lavori  sono
          addette le  persone  indicate  dall'art.  4,  primo  comma,
          numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora
          non  siano   oggetto   di   comunicazione   preventiva   di
          instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 9-bis,
          comma  2,  del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,
          convertito, con  modificazioni,  nella  legge  28  novembre
          1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle,
          in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto  assicuratore
          nominativamente,    prima    dell'inizio     dell'attivita'
          lavorativa, indicando altresi' il  trattamento  retributivo
          ove previsto». 
              9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sono  apportate
          le seguenti modifiche: 
              a) nell'art. 2, e' abrogato il comma 3; 
              b) nell'art. 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati,  il
          comma 5 e' sostituito dal seguente: 
              «5. Il datore di lavoro che faccia eseguire  lavoro  al
          di fuori della propria azienda e' obbligato  a  trascrivere
          il nominativo  ed  il  relativo  domicilio  dei  lavoratori
          esterni alla unita' produttiva,  nonche'  la  misura  della
          retribuzione nel libro unico del lavoro»; 
                c) nell'art. 10, i commi da 2 a 4 sono  abrogati,  il
          comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              «1. Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro  unico
          del lavoro deve  contenere  anche  le  date  e  le  ore  di
          consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro
          eseguito,  la  specificazione  della  quantita'   e   della
          qualita' di esso»; 
                d) nell'art. 13, i commi 2  e  6  sono  abrogati,  al
          comma 3 sono abrogate le parole «e  10,  primo  comma»,  al
          comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e
          10, secondo e quarto comma». 
              10. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto sono abrogati, fermo restando quanto  previsto  dal
          decreto di cui al comma 4: 
              a) l'art. 134 del regolamento di cui al  regio  decreto
          28 agosto 1924, n. 1422; 
              b) l'art. 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122; 
              c) gli articoli 39 e 41  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,  n.
          797; 
              d)  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          settembre 1963, n. 2053; 
              e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del testo unico di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno  1965,
          n. 1124; 
              f) l'art. 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153; 
              g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8; 
              h) il regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179; 
              i) l'art. 9-quater del decreto-legge 1°  ottobre  1996,
          n.  510,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge   28
          novembre 1996, n. 608; 
              j) il comma 1178 dell'art. 1 della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296; 
              k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002; 
              l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188; 
              m) i commi 32, lettera d), 38,  45,  47,  48,  49,  50,
          dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247; 
              n) i commi 1173 e  1174  dell'art.  1  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. 
              11. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33,  34,  35,
          36, 37, 38, 39, 40 del  decreto  legislativo  10  settembre
          2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni. 
              12. Alla lettera h) dell'art. 55, comma 4, del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli
          18, comma 1, lettera u)» sono soppresse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  6,  comma  14,  del
          decreto-legge 30 dicembre  1987,  n.  536  (Fiscalizzazione
          degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi  nel
          Mezzogiorno, interventi per settori in  crisi  e  norme  in
          materia  di  organizzazione  dell'INPS),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1987,  n.  304,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29  febbraio  1988,  n.  48,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1988, n. 50: 
              «14.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1988  le  denunce
          relative  agli   operai   a   tempo   determinato   ed   ai
          compartecipanti individuali di cui agli  articoli  2  della
          legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e 19 del  decreto-legge  3
          febbraio 1970, n. 7, convertito, con  modificazioni,  nella
          legge 11 marzo 1970, n. 83, devono  essere  presentate,  su
          modelli predisposti dal Servizio per i contributi  agricoli
          unificati (SCAU) (15), agli uffici provinciali del medesimo
          ente, entro il giorno 25 del mese successivo  a  quello  di
          scadenza di ciascun trimestre.  Entro  gli  stessi  termini
          devono essere presentate, su modelli parimenti  predisposti
          dal Servizio per i contributi agricoli unificati  (16),  le
          denunce relative agli operai a tempo indeterminato  di  cui
          all'art. 14, settimo comma, del decreto-legge  22  dicembre
          1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 1982, n. 54, e relativi  decreti  ministeriali  di
          attuazione. La  riscossione  dei  premi  e  dei  contributi
          previdenziali ed assistenziali relativa ai dati  dichiarati
          od accertati  d'ufficio  per  ciascun  trimestre  dell'anno
          avviene  mediante  versamento  con  bollettini   di   conto
          corrente postale, predisposti dal Servizio per i contributi
          agricoli unificati (17), alle scadenze  rispettive  del  10
          settembre, 10 dicembre dell'anno in corso e 10 marzo  e  10
          giugno dell'anno successivo. I datori  di  lavoro  che  non
          abbiano ricevuto i bollettini entro le date  sopraindicate,
          sono tenuti, entro i successivi dieci giorni, a  richiedere
          direttamente ai competenti uffici  provinciali  dello  SCAU
          (18), i duplicati ed a provvedere  al  versamento  entro  i
          successivi  cinque  giorni.  Nei   casi   di   accertamento
          d'ufficio o su denunce  di  parte  relativi  a  periodi  od
          annualita' pregresse la riscossione avviene, in  una  unica
          soluzione, alla prima scadenza utile. Nulla e' innovato per
          quanto  riguarda  le  modalita'  di   accertamento   e   di
          riscossione dei premi  e  contributi  relativi  alle  altre
          categorie di lavoratori agricoli. Fino a  tutto  l'anno  di
          competenza 1987 e limitatamente ai dati gia' dichiarati  od
          accertati d'ufficio alla data del 25  gennaio  1988,  resta
          valido  il  sistema  degli  accertamenti  provvisori  e  di
          conguaglio  operati  in  base  all'art.   5   del   decreto
          legislativo 23 gennaio  1948,  n.  59.  Rimangono  altresi'
          valide  le  procedure  di  riscossione  gia'   vigenti   in
          relazione a tali accertamenti.».