Art. 8 
 
 
  Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017 
 
  1.  Per  l'anno  scolastico  2016/2017  i  dirigenti  degli  Uffici
scolastici regionali di cui all'articolo 75,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle  istituzioni
scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono stati
dichiarati parzialmente o totalmente  inagibili  a  seguito  di  tali
eventi  sismici,  a  quelle  ospitate  in  strutture  temporanee   di
emergenza e a  quelle  che  ospitano  alunni  sfollati,  al  fine  di
consentire la regolare  prosecuzione  delle  attivita'  didattiche  e
amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni
per classe  previsto,  per  ciascun  tipo  e  grado  di  scuola,  dal
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
marzo 2009, n. 81, comunque nei  limiti  delle  risorse  previste  al
comma 2. Inoltre i medesimi dirigenti possono: 
    a) istituire con loro decreti, previa verifica  delle  necessita'
aggiuntive,  ulteriori   posti,   da   attivare   sino   al   termine
dell'attivita' didattica dell'anno  scolastico  2016/2017,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 69,  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,
nonche' di personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA); 
    b) assegnare alle cattedre i docenti, gli ATA e gli educatori  o,
per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o
totalmente  inagibili,  modificare  le  assegnazioni  effettuate,  in
deroga alle procedure e ai termini previsti dall'articolo 1, commi 66
e successivi, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dall'articolo  455,
comma  12,  del  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e
dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2016,  n.  89.
Tali assegnazioni sono regolate con contratto collettivo  integrativo
regionale di lavoro, da sottoscrivere entro 7 giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, al fine di salvaguardare, ove
possibile, la continuita' didattica. 
  2. Per l'adozione delle misure di cui al comma 1, e' autorizzata la
spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016 ed euro 15  milioni  nell'anno
2017. Dette somme sono ripartite tra gli uffici scolastici  regionali
interessati    con    decreto    del    Ministro     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e costituiscono limite di spesa  per
le attivita' di cui  al  comma  1.  Per  l'adozione  del  decreto  di
riparto, i termini di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  30
giugno 2011, n. 123, sono ridotti a due giorni, incrementabili fino a
7 giorni in presenza di motivate esigenze;  e'  in  ogni  caso  fatto
salvo il disposto dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo. 
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
entro il 31 maggio 2017 provvede al monitoraggio delle spese  di  cui
al  comma  1  del  personale  docente,  amministrativo,   tecnico   e
ausiliario,  comunicando  le   relative   risultanze   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato entro il mese successivo. Nel  caso  in  cui  si
verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' autorizzato  ad
apportare  le  necessarie  variazioni  compensative  tra  le  risorse
iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle  istituzioni
scolastiche e  quelle  relative  al  pagamento  delle  spese  per  il
personale supplente. 
  4. Per l'anno scolastico 2016/2017, i  dirigenti  scolastici  delle
istituzioni  scolastiche  autonome  di  cui  al  comma   1,   possono
individuare i supplenti da nominare in deroga al regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio  1999,  n.  124,  fermo
restando il criterio del maggior punteggio, assicurando la  priorita'
a coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad accettare  i
contratti offerti dall'istituzione scolastica. Al fine  di  acquisire
la preventiva disponibilita' ad accettare i posti di cui al  presente
comma,  i  dirigenti  degli  uffici  scolastici  regionali   di   cui
all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, pubblicano sul proprio sito  istituzionale  apposito  bando  con
specifica della tempistica di presentazione delle relative domande. 
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
ad euro 5 milioni nel 2016 ed euro 15 milioni nel 2017, si provvede: 
    a) quanto ad euro 5 milioni  nel  2016,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la quota afferente  al
funzionamento; 
    b) quanto ad euro 15 milioni nel  2017,  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge  13
luglio 2015, n. 107. 
  6. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.