Art. 8 
 
 
      Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo 
 
  1.  Il  Ministero  istituisce  uno  schedario  viticolo  contenente
informazioni aggiornate sul potenziale produttivo viticolo, ai  sensi
del regolamento (UE) n. 1308/2013. 
  2. Ogni unita' vitata idonea alla produzione di uva  da  vino  deve
essere iscritta nello schedario viticolo. 
  3. Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1ยบ marzo  di  ogni
anno l'amministrazione competente presenta alla  Commissione  europea
un inventario aggiornato del potenziale produttivo. 
  4. Lo schedario viticolo e' gestito dalle regioni secondo modalita'
concordate nell'ambito dei servizi  del  SIAN  sulla  base  dei  dati
riferiti al fascicolo aziendale. 
  5. Ai vigneti  iscritti  nello  schedario  viticolo  e'  attribuita
l'idoneita' alla produzione di uve atte a dare vini  a  DOCG,  DOC  e
IGT, sulla base degli elementi tecnici  delle  unita'  vitate,  fatte
salve le disposizioni dell'articolo 39,  comma  3.  I  dati  presenti
nello schedario viticolo, validati dalle regioni, non possono  essere
oggetto di modifica grafica o alfanumerica, salvi i  casi  di  errore
evidente o colpa grave.  Le  regioni,  in  base  ai  disciplinari  di
produzione, individuano la modalita' di attribuzione  dell'idoneita',
anche in via provvisoria. 
  6. Le regioni rendono  disponibili  i  dati  dello  schedario  agli
organi  preposti  ai  controlli,  compresi  altri  enti  e  organismi
autorizzati preposti alla gestione e al  controllo  delle  rispettive
DOCG, DOC e IGT, nonche' ai consorzi di tutela riconosciuti ai  sensi
dell'articolo  41  in  riferimento  alle  singole  denominazioni   di
competenza. 
  7. Il sistema di autorizzazioni per gli impianti  viticoli  di  cui
alla parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n.  1308/2013
e' gestito nell'ambito dei servizi del SIAN. 
  8.  L'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA)  e  gli
organismi pagatori regionali, d'intesa con le  regioni,  adeguano  le
procedure di  gestione  e  controllo,  nonche'  quelle  di  periodico
aggiornamento degli usi del suolo nell'ambito del  GIS,  affinche'  i
dati relativi alle superfici vitate non siano compromessi.  Eventuali
modifiche allo schedario viticolo effettuate  dall'amministrazione  e
non espressamente richieste dal  produttore,  pur  senza  effetto  su
pagamenti o sanzioni, devono essere a questo notificate entro  il  31
luglio  di  ogni  anno  con  effetto  per  la  campagna  vitivinicola
successiva, anche al fine del corretto aggiornamento dei massimali di
produzione delle uve atte a dare vini a DOCG, DOC e IGT. 
  9. Con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono determinati i criteri per la verifica dell'idoneita'
tecnico-produttiva  dei  vigneti  ai   fini   dell'iscrizione   nello
schedario per le relative DO e IG e le procedure informatiche per  la
gestione del sistema di autorizzazioni, prevedendo semplificazioni  e
automatismi in caso di reimpianto, nonche' per la gestione  dei  dati
contenuti  nello  schedario  anche  ai  fini   della   rivendicazione
produttiva. 
  10. La resa massima di uva per ettaro delle unita' vitate  iscritte
nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate  per  produrre
vini a DOP e IGP e' pari o inferiore a 50 tonnellate. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (UE)  n.
          1308/2013 si veda nelle note all'art. 2.