Art. 8 
 
              Sospensione dell'erogazione finanziamento 
                     e revoca del finanziamento 
 
  1. La Presidenza del Consiglio dei  ministri  potra'  disporre,  ad
esito del monitoraggio di cui agli articoli precedenti,  in  presenza
di situazioni di grave inadempimento, previo  parere  dell'Avvocatura
generale   dello   Stato,   la   sospensione   dell'erogazione    del
finanziamento  nonche'  la  revoca  dello  stesso.  In  tal  caso  si
procedera' alla riassegnazione delle risorse secondo  l'ordine  della
graduatoria allegata al presente decreto. 
  Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti
organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 6 dicembre 2016 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                          De Vincenti