Art. 8 
 
             Proroga di termini in materia di competenza 
                     del Ministero della difesa 
 
   1. Al comma  1  dell'articolo  2248  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  le
parole: «Sino all'anno 2016» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Sino
all'anno 2017». 
  2. Al comma 8-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre
2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2016,  n.  21,  le  parole:  «sono  prorogati  all'anno  2016»   sono
sostituite dalle seguenti: «sono prorogati all'anno 2017». 
  3. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: «e'  prorogato  al  bilancio  2016»
sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato al bilancio 2017»; 
  b) al secondo periodo, le parole:  «e'  prorogato  al  31  dicembre
2016» sono sostitute dalle seguenti: «e'  prorogato  al  31  dicembre
2017». 
  4. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  177,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 15, e' inserito il seguente: «15-bis. Fino  al  30
giugno  2017,  gli  uffici  del  Comando   generale   dell'Arma   dei
Carabinieri, assicurano la  gestione  stralcio  delle  operazioni  di
chiusura delle contabilita' in capo al Corpo forestale  dello  Stato,
con il coordinamento, ai sensi del comma 16  del  presente  articolo,
del soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016  in  qualita'
di Capo del Corpo forestale dello Stato,  avvalendosi  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali  gia'  disponibili,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; 
  b) al comma 16, le parole: «primo  gennaio  2017»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 aprile 2017». 
  5. All'articolo 20, comma 1,  del  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 177, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Fino  al  31
dicembre 2017 al  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato  che
transita nell'Arma dei Carabinieri per effetto del presente decreto e
che matura il diritto al collocamento  in  quiescenza,  ai  sensi  di
quanto previsto dall'articolo 18, comma 11, in un termine inferiore a
quello  previsto  dal  comma  1  dell'articolo   1914   del   decreto
legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  non  si  applica  l'iscrizione
obbligatoria alla Cassa di  previdenza  delle  Forze  armate  di  cui
all'articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.». 
  (( 5-bis. All'articolo 2257 del codice  dell'ordinamento  militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «30 maggio 2017»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 maggio 2018»; 
  b) al comma 1-bis, le parole:  «15  luglio  2017»  sono  sostituite
dalle seguenti: «15 luglio 2018». 
  5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  5-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009,  n.
184, e successive modificazioni, le parole:  «per  gli  anni  2015  e
2016» e: «nel 2015 e 2016» sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e  2019»  e:  «nel  2017,  2018  e
2019». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2248  del
          decreto  legislativo  15  marzo   2010,   n.   66   (Codice
          dell'ordinamento militare), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 2248 Norma di chiusura del regime transitorio per
          gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri 
              1.Sino all'anno 2017 compreso, in relazione a eventuali
          variazioni nella consistenza  organica  dei  ruoli  nonche'
          alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari  tassi
          di avanzamento e di elevazione del livello  ordinativo  dei
          comandi,  il   Ministro   della   difesa   e'   autorizzato
          annualmente a modificare, con apposito  decreto,  per  ogni
          grado  dei  ruoli  del  servizio  permanente,   il   numero
          complessivo di promozioni  a  scelta  al  grado  superiore,
          nonche' la previsione relativa agli obblighi di comando, la
          determinazione delle relative aliquote di valutazione e  le
          permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad
          anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi.". 
              Si riporta il testo del comma 8-sexies dell'articolo 10
          del decreto-legge 30 dicembre  2015,  n.  210  (Proroga  di
          termini previsti da disposizioni legislative),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 25  febbraio  2016,  n.  21,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 10 Proroga di  termini  in  materia  economica  e
          finanziaria 
              Omissis 
              8-sexies.  Al  fine  di  consentire  il  pagamento  dei
          compensi per lavoro  straordinario  ai  corpi  di  polizia,
          nelle more del perfezionamento  del  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di cui all'articolo  43,  tredicesimo  comma,
          della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono prorogati all'anno
          2017 i limiti massimi stabiliti  dal  decreto  adottato  ai
          sensi del medesimo  articolo  43,  tredicesimo  comma,  per
          l'anno 2015.". 
              Si riporta il testo del comma 379 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1 
              379.  Anche  ai   fini   della   valorizzazione   degli
          investimenti effettuati e della  salvaguardia  dei  livelli
          occupazionali, il termine di cui all'articolo  2190,  comma
          1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,
          n. 66, e successive modificazioni, e' prorogato al bilancio
          2017,  assicurando  una  riduzione  delle  spese   per   il
          personale con contratto a  tempo  determinato  dell'Agenzia
          industrie difesa non inferiore al  60  per  cento  rispetto
          alla  spesa  sostenuta  nell'anno  2014.  Conseguentemente,
          l'ulteriore termine di cui al comma 3 del  citato  articolo
          2190 del codice di cui al decreto  legislativo  n.  66  del
          2010,  e  successive  modificazioni,  e'  prorogato  al  31
          dicembre  2017  per  non  oltre  un  terzo  dei   contratti
          stipulati ai sensi dell'articolo 143, comma  3,  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  15
          marzo 2010, n. 90. Gli uffici dirigenziali di  livello  non
          generale dell'Agenzia industrie difesa previsti dal decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio  2014,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  94  del  23  aprile
          2014, sono rideterminati in 12 unita'.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  18  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia
          di  razionalizzazione   delle   funzioni   di   polizia   e
          assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 18 Disposizioni transitorie e finali 
              1 - 15 Omissis. 
              15-bis. Fino al 30 giugno 2017, gli uffici del  Comando
          generale dell'Arma dei Carabinieri, assicurano la  gestione
          stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilita' in
          capo al Corpo forestale dello Stato, con il  coordinamento,
          ai sensi del comma 16 del presente articolo,  del  soggetto
          in servizio alla data del 31 dicembre 2016 in  qualita'  di
          Capo del Corpo forestale  dello  Stato,  avvalendosi  delle
          risorse umane, finanziarie e strumentali gia'  disponibili,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              16.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta dei Ministri  della  difesa  e  delle
          politiche agricole  alimentari  e  forestali,  da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto sono emanate  le  disposizioni  in  merito
          all'inquadramento, a decorrere dal 30 aprile 2017, del Capo
          del Corpo  forestale  dello  Stato  il  quale  continua  ad
          esercitare le proprie funzioni  per  l'amministrazione  del
          Corpo fino al completamento delle procedure di assorbimento
          del Corpo medesimo.". 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  20  del
          citato decreto legislativo n. 177 del 2016, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 20 Entrata in vigore 
              1.Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il   giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana, fermo restando  che  i
          provvedimenti concernenti l'attribuzione delle funzioni, il
          trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie e  il
          transito del personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato
          nelle amministrazioni di cui all'  articolo  12,  comma  1,
          hanno effetto contestualmente a decorrere  dal  1°  gennaio
          2017. Fino al 31  dicembre  2017  al  personale  del  Corpo
          forestale  dello   Stato   che   transita   nell'Arma   dei
          Carabinieri per effetto del presente decreto e  che  matura
          il diritto al  collocamento  in  quiescenza,  ai  sensi  di
          quanto previsto dall'articolo 18, comma 11, in  un  termine
          inferiore a quello previsto dal comma 1 dell'articolo  1914
          del decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  non  si
          applica l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di  previdenza
          delle Forze armate di cui all'articolo  1913  del  medesimo
          decreto legislativo.". 
              Si riporta il testo dei commi 1 e  1-bis  dell'articolo
          2257 del citato decreto legislativo n. 66  del  2010,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2257 Durata del mandato dei delegati nei consigli
          di rappresentanza 
              1. Il mandato dei componenti in  carica  del  Consiglio
          centrale interforze della rappresentanza militare,  nonche'
          dei consigli centrali, intermedi e  di  base  dell'Esercito
          italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare,
          dell'Arma dei carabinieri e  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza, eletti nelle categorie del personale  militare  in
          servizio permanente e volontario, e' prorogato fino  al  30
          maggio 2018. 
              1-bis. I procedimenti elettorali  per  il  rinnovo  dei
          consigli di rappresentanza devono concludersi entro  il  15
          luglio 2018.". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  1  della
          legge 3 dicembre 2009,  n.  184  (Disposizioni  concernenti
          l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare  per  il
          2009), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1 
              1.Le disposizioni di cui all'articolo 1 della  legge  7
          febbraio 2006, n. 44, hanno efficacia per  gli  anni  2017,
          2018 e 2019 mediante corresponsione nel 2017, 2018  e  2019
          dell'assegno ivi previsto.".