Art. 8 Certificato di revisione 1. A seguito della effettuazione della revisione, i centri di controllo rilasciano un certificato di revisione che contiene almeno gli elementi, di cui all'allegato II al presente decreto. Una copia cartacea di tale certificato e' rilasciata alla persona che ha presentato il veicolo al controllo. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, in caso di re-immatricolazione di un veicolo gia' immatricolato in un altro Stato membro dell'Unione europea, il certificato di revisione rilasciato da tale Stato e' riconosciuto valido in Italia a condizione che tenga conto della frequenza dei controlli in Italia. In caso di dubbio, deve essere verificata la validita' del certificato di revisione prima di riconoscerlo. 3. Il certificato di revisione rimane valido in caso di trasferimento di proprieta' del veicolo relativamente al quale e' stato rilasciato un valido attestato di controllo tecnico periodico. 4. A decorrere dal 20 maggio 2018 e non oltre il 20 maggio 2021, i centri di controllo comunicano per via elettronica al Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione le informazioni contenute nei certificati di revisione da essi rilasciati e, contestualmente, l'invio dell'esito della revisione al CED. Le informazioni predette devono essere conservate dal CED del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione, per un periodo di almeno quarantotto mesi. 5. Durante la revisione e' effettuato il controllo e la lettura del contachilometri, se di normale dotazione; il dato relativo alla lettura e' messo a disposizione degli ispettori per via elettronica. La manomissione del contachilometri e' punibile ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.