Art. 8 
 
                              Ispettori 
 
  1. Nella selezione di un  veicolo  da  sottoporre  a  un  controllo
tecnico su strada o  nella  effettuazione  di  detto  controllo,  gli
ispettori  non  praticano   alcuna   discriminazione   basata   sulla
nazionalita' del conducente o sul  paese  di  immatricolazione  o  di
immissione in servizio del veicolo. 
  2. Nell'eseguire un controllo tecnico  su  strada,  l'ispettore  ha
l'obbligo di astenersi in caso di conflitti di interesse che  possano
in qualche modo influenzare l'imparzialita'  e  l'obiettivita'  della
sua decisione. 
  3. Agli ispettori e' dovuto un compenso non direttamente  collegato
ai risultati  dei  controlli  tecnici  su  strada,  iniziali  o  piu'
approfonditi, da essi effettuati, determinato con il decreto  di  cui
all'art. 15, comma 2. 
  4. I controlli tecnici su strada piu' approfonditi sono  effettuati
da ispettori che  soddisfano  i  requisiti  minimi  di  competenza  e
formazione previsti dall'art. 13 e dall'allegato IV  della  direttiva
2014/45/UE. Gli  ispettori,  che  effettuano  controlli  in  appositi
impianti per i controlli su strada o che utilizzano unita' mobili  di
controllo, devono soddisfare tali requisiti o  requisiti  equivalenti
approvati dall'autorita' competente.