Art. 8 
 
  1. Al fine di compensare i costi  connessi  all'assolvimento  degli
ulteriori adempimenti, previsti dalle normative  di  riferimento,  e'
dovuto un  supplemento  pari  a  €  2,50,  per  le  preparazioni  dei
medicinali di cui all'art. 2, comma 1, contenenti: 
    a) una o piu' sostanze pericolose per la salute umana,  riportate
nella tabella  n.  3  della  Farmacopea  ufficiale  della  Repubblica
italiana o classificate nel  «Global  Harmonized  System»  (GHS)  con
codice univoco «H»; 
    b) una o piu'  sostanze  di  cui  alla  «Tabella  dei  Medicinali
Sezione A» e alla «Tabella dei Medicinali Sezione B» del decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e  successive
modificazioni; 
    c) una o piu' sostanze il cui impiego e'  considerato  doping  ai
sensi dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376. 
  2. Nella tariffazione dei medicinali di cui al primo comma, qualora
la  formulazione  comprenda  sostanze  appartenenti  a  piu'  di  una
categoria di cui alle lettere a), b) e c), il supplemento spetta  una
sola volta per ciascuna categoria.