(( Art. 8-bis 
 
             Regime fiscale per i lavoratori rimpatriati 
 
  1. In deroga alle disposizioni di cui al secondo periodo del  comma
4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,
l'opzione esercitata ai sensi del medesimo comma  4  produce  effetti
per il quadriennio 2017-2020. Per il periodo d'imposta  2016  restano
applicabili le disposizioni di cui alla legge 30  dicembre  2010,  n.
238. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
modalita'  di  restituzione  delle  maggiori  imposte   eventualmente
versate per l'anno 2016. 
  2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni  e
dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»,  e  di  cui  al  regolamento  (UE)   n.   1408/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13,4  milioni
di euro per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  16  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti
          misure per la  crescita  e  l'internazionalizzazione  delle
          imprese): 
              "Art. 16. Regime speciale per lavoratori impatriati 
              1. I redditi di lavoro dipendente e di lavoro  autonomo
          prodotti in  Italia  da  lavoratori  che  trasferiscono  la
          residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
          2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, concorre alla formazione  del  reddito  complessivo
          limitatamente al cinquanta per cento del suo  ammontare  al
          ricorrere delle seguenti condizioni: 
              a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia  nei
          cinque  periodi   di   imposta   precedenti   il   predetto
          trasferimento e si impegnano  a  permanere  in  Italia  per
          almeno due anni; 
              b)   l'attivita'   lavorativa   viene   svolta   presso
          un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di
          un rapporto di lavoro instaurato con questa o con  societa'
          che direttamente o indirettamente controllano  la  medesima
          impresa, ne  sono  controllate  o  sono  controllate  dalla
          stessa societa' che controlla l'impresa; 
              c) l'attivita' lavorativa e'  prestata  prevalentemente
          nel territorio italiano; 
              d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi  ovvero  sono
          in  possesso  di  requisiti  di  elevata  qualificazione  o
          specializzazione come definiti con il decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al comma 3. 
              1-bis. Le condizioni di cui al comma 1,  lettere  b)  e
          d), non si applicano ai lavoratori autonomi. 
              2. Il criterio di determinazione del reddito di cui  al
          comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2,
          comma 1, della legge 30  dicembre  2010,  n.  238,  le  cui
          categorie   vengono   individuate   tenendo   conto   delle
          specifiche  esperienze  e  qualificazioni  scientifiche   e
          professionali con il decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  di  cui  al  comma  3.   Il   criterio   di
          determinazione del reddito di cui al  comma  1  si  applica
          anche ai cittadini di Stati diversi da quelli  appartenenti
          all'Unione  europea,  con  i  quali  sia  in   vigore   una
          convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di
          imposte sul reddito ovvero  un  accordo  sullo  scambio  di
          informazioni in materia fiscale, in possesso di un  diploma
          di laurea, che hanno svolto continuativamente  un'attivita'
          di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori
          dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno
          svolto  continuativamente  un'attivita'  di  studio   fuori
          dall'Italia  negli  ultimi  ventiquattro   mesi   o   piu',
          conseguendo un diploma di  laurea  o  una  specializzazione
          post lauream. 
              3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          decorrere dal periodo di imposta  in  cui  e'  avvenuto  il
          trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai
          sensi dell'articolo 2 del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e  per  i  quattro
          periodi successivi. Con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          adottate  le  disposizioni  di  attuazione   del   presente
          articolo   anche   relativamente   alle   disposizioni   di
          coordinamento con le altre  norme  agevolative  vigenti  in
          materia, nonche' relativamente alle cause di decadenza  dal
          beneficio. 
              4.   Il   comma   12-octies   dell'articolo   10    del
          decreto-legge 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2015,  n.  11,  e'
          abrogato. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono  trasferiti  in
          Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il  periodo
          d'imposta in  corso  al  31  dicembre  2016  e  per  quello
          successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge  nei
          limiti e  alle  condizioni  ivi  indicati;  in  alternativa
          possono optare, con le modalita' definite con provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle entrate da  emanare  entro
          tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, per il regime agevolativo di cui al  presente
          articolo. 
              5. All'articolo 2, comma 1,  lettere  a)  e  b),  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1°
          gennaio 1969» sono abrogate.". 
              La legge 30 dicembre 2010, n.  238  recante  "Incentivi
          fiscali  per  il  rientro  dei  lavoratori  in  Italia"  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 13 gennaio 2011, n. 9. 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  44  del
          citato decreto-legge n. 78 del 2010: 
              "Art.  44.  Incentivi  per  il  rientro  in  Italia  di
          ricercatori residenti all'estero 
              1. Ai fini delle imposte sui redditi e'  escluso  dalla
          formazione del reddito di lavoro dipendente o  autonomo  il
          novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti  e
          dai ricercatori  che,  in  possesso  di  titolo  di  studio
          universitario o equiparato e non occasionalmente  residenti
          all'estero, abbiano svolto documentata attivita' di ricerca
          o docenza all'estero presso centri di  ricerca  pubblici  o
          privati o universita' per almeno due  anni  continuativi  e
          che  vengono  a  svolgere  la  loro  attivita'  in  Italia,
          acquisendo  conseguentemente  la  residenza   fiscale   nel
          territorio dello Stato. 
              2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla
          formazione del valore della produzione  netta  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive. 
              3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a
          decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui
          il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio
          dello Stato e nei tre periodi d'imposta  successivi  sempre
          che permanga la residenza fiscale in Italia. 
              3-bis. All'articolo 4 della legge  2  agosto  1999,  n.
          264, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
              «1-bis. La prova  di  ammissione  ai  corsi  svolti  in
          lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima
          lingua.». 
              Il regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18
          dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli  107
          e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti «de minimis» e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  24
          dicembre 2013, n. L 352. 
              Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
          18 dicembre 2013 relativo all'applicazione  degli  articoli
          107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti «de minimis»  nel  settore  agricolo  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. 
              Il riferimento al testo del comma  5  dell'articolo  10
          del decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato  nelle  Note
          all'art. 1.