Art. 8 Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni nutrizionali derivanti dall'articolo 8 del regolamento 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 8 del regolamento, utilizza in etichetta, nella presentazione e nella pubblicita' degli alimenti, indicazioni nutrizionali non incluse nell'allegato del regolamento medesimo, in vigore al momento della compiuta violazione o le impiega senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tale elenco e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1924/2006 si veda nelle note alle premesse.