(Statuto-art. 8)
 
                               Art. 8. 
                         Direttore generale 
 
  1. Il Direttore generale e' nominato dal  Presidente,  su  conforme
parere del Consiglio di amministrazione;  e'  scelto,  a  seguito  di
procedura comparativa, tra persone di elevata  qualificazione  e  con
documentata esperienza professionale  nel  campo  del  management  di
strutture complesse. 
  2. Il rapporto di lavoro  e'  regolato  con  contratto  di  diritto
privato di durata massima quadriennale ed  e'  rinnovabile  una  sola
volta. Se  dipendente  pubblico,  con  esclusione  dei  professori  e
ricercatori universitari, il Direttore generale  e'  collocato  nella
posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. Se ricercatore o
professore universitario e' collocato in aspettativa senza assegni. 
  3.  Il  Direttore  generale,  quale  responsabile  della   gestione
dell'Ente, sovrintende all'attivita' di tutti gli uffici  e  ne  cura
l'organizzazione e la  gestione,  assicurando  sia  il  coordinamento
operativo di  tutte  le  articolazioni  dell'Ente,  anche  diffuse  a
livello  territoriale,  sia  l'unita'  di   indirizzo   operativo   e
amministrativo. Il Direttore generale, in particolare: 
    a)  redige  le  proposte  di  bilancio  preventivo  e  rendiconto
generale e del provvedimento di assestamento; 
    b) assicura il raggiungimento degli  obiettivi  e  dei  programmi
definiti, con la direttiva generale per l'azione amministrativa e  la
gestione, dall'organo di indirizzo politico amministrativo  ai  sensi
dell'articolo  5  del  presente  Statuto,  provvedendo  a  sua  volta
all'individuazione  degli  obiettivi   e   dei   programmi   la   cui
realizzazione e' affidata ai dirigenti dell'Ente; 
    c) propone al Presidente l'adozione dei provvedimenti che ritiene
necessari, da sottoporre al Consiglio di amministrazione; 
    d) cura le relazioni con le organizzazioni sindacali; 
    e) stipula i contratti e le convenzioni, per  quanto  di  propria
competenza; 
    f) provvede in ordine alle variazioni di bilancio  corrispondenti
a nuove entrate con vincolo di destinazione riferendo al Consiglio di
amministrazione; 
    g) assicura la valorizzazione del  patrimonio  sulla  base  degli
indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione; 
    h) attende agli altri compiti attribuiti dal presente  Statuto  e
dai   regolamenti   di   organizzazione   e   funzionamento   e    di
amministrazione e contabilita'; 
    i) fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma  8,  adotta,
in caso d'urgenza, tutti gli atti indifferibili necessari a garantire
la continuita' dell'azione  amministrativa,  anche  sotto  i  profili
della sicurezza, della economicita', dell'efficienza e dell'efficacia
delle attivita'  istituzionali  dell'Ente,  informandone  i  relativi
organi per le ratifiche di rispettiva competenza; 
    l)  istituisce  il  Comitato  unico  di  garanzia  per  le   pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e  contro
le discriminazioni  (CUG)  e  l'Ufficio  relazioni  con  il  pubblico
previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  4. Il compenso del Direttore generale e'  determinato  con  decreto
del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.