Art. 8 Funzioni degli enti di servizio civile universale 1. Gli enti di servizio civile universale, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera g), presentano i programmi di intervento; curano la realizzazione degli stessi; provvedono alla selezione, alla gestione amministrativa e alla formazione degli operatori volontari impegnati nel servizio civile universale; attuano la formazione dei formatori; svolgono le attivita' di comunicazione, nonche' quelle propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale. 2. Al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza dei programmi di intervento ed assicurare una piu' ampia rappresentativita', gli enti di servizio civile universale possono costituire reti con altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le reti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p) della legge 6 giugno 2016, n. 106. 3. Gli enti di servizio civile universale cooperano per l'efficiente gestione del servizio civile universale e la corretta realizzazione degli interventi.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera p), della citata legge 6 giugno 2016, n. 106: «Art. 4 (Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore). - 1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: (Omissis). p) riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentativita' presso i soggetti istituzionali; (Omissis).».