Art. 8 
 
 
                      Commissione per la tutela 
                     dall'inquinamento acustico 
 
  1. E' istituita presso il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del  territorio  e  del  mare   una   Commissione   per   la   tutela
dall'inquinamento acustico composta da rappresentanti  dei  Ministeri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute,
delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico. 
  2. La Commissione di cui al comma  1  svolge  compiti  di  supporto
tecnico-scientifico in materia di: 
    a) recepimento dei descrittori acustici previsti dalla  direttiva
2002/49/CE; 
    b) definizione della tipologia e dei valori limite da  comunicare
alla Commissione europea ai sensi  dell'articolo  5,  comma  8  della
direttiva  2002/49/CE,  tenendo  in  considerazione  le   indicazioni
fornite in sede di revisione dell'allegato III della direttiva stessa
in materia di effetti del rumore sulla salute, della legge 26 ottobre
1995, n. 447, e dei relativi decreti attuativi; 
    c) coerenza dei valori di riferimento cui  all'articolo  2  della
legge 26 ottobre 1995, n. 447 rispetto alla direttiva 2002/49/CE; 
    d) modalita'  di  introduzione  dei  valori  limite  che  saranno
stabiliti nell'ambito della normativa nazionale, al fine di  un  loro
graduale utilizzo in relazione ai  controlli  e  alla  pianificazione
acustica; 
    e) aggiornamento dei decreti attuativi  della  legge  26  ottobre
1995, n. 447, in merito ai metodi di determinazione  dei  descrittori
acustici di cui all'allegato 2 della  direttiva  2002/49/CE  ed  alla
definizione dei valori limite ambientali, anche  secondo  criteri  di
semplificazione. 
  3. La  Commissione  e'  costituita  con  decreto  direttoriale  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ed
e' composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio  e  del  mare,  di  cui  uno  con  funzioni  di
presidente e  uno  con  funzioni  di  supplente  del  presidente,  un
rappresentante del Ministero  della  salute,  un  rappresentante  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  un  rappresentante
del Ministero dello sviluppo economico. 
  4. Per ciascuno dei componenti la Commissione tecnica  e'  nominato
un supplente. 
  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare convoca le riunioni della Commissione. 
  6. Ai componenti della Commissione non sono  corrisposti  compensi,
indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese  o  altri  emolumenti
comunque denominati. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2002/49/CE, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995,
          n. 447, citata nelle note  alle  premesse,  modificato  dal
          presente decreto, si veda nelle note all'articolo 9.