Art. 8 Scuola in ospedale e istruzione domiciliare 1. Per garantire il diritto all'istruzione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione e il diritto all'istruzione domiciliare e' assicurata l'erogazione dei servizi e degli strumenti didattici necessari, anche digitali e in modalita' telematica, nel limite della maggiore spesa di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2017. Con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono stabiliti annualmente i criteri per il riparto delle risorse destinate a tali interventi. 2. Alla maggiore spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. 3. I servizi di cui al comma 1 sono garantiti nei limiti dell'organico dell'autonomia, come determinato dall'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e senza nuovi o maggiori oneri derivanti dall'assunzione di personale a tempo determinato, ulteriore rispetto al contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Note all'art. 8: - La legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante: «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 64, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del presente articolo, e' determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 69, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «69. All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessita' previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e' costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia ne' disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilita' o assunzioni in ruolo. A tali necessita' si provvede secondo le modalita', i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'art. 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».