Art. 8 
 
       Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione 
         del Sistema integrato di educazione e di istruzione 
 
  1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, adotta un Piano  di  azione  nazionale  pluriennale
che, progressivamente e  gradualmente,  estenda,  in  relazione  alle
risorse del Fondo di cui all'articolo  12  e  a  eventuali  ulteriori
risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati, il Sistema
integrato di educazione  e  di  istruzione  su  tutto  il  territorio
nazionale, anche attraverso il superamento  della  fase  sperimentale
delle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630 della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, mediante la loro graduale stabilizzazione e
il loro progressivo potenziamento, con  l'obiettivo  di  escludere  i
servizi educativi per  l'infanzia  dai  servizi  pubblici  a  domanda
individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983,
n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983,  n.
131. 
  2.  Il  Piano  di  azione  nazionale   pluriennale   definisce   la
destinazione   delle   risorse   finanziarie   disponibili   per   il
consolidamento,  l'ampliamento  e  la  qualificazione   del   Sistema
integrato di educazione e istruzione  sulla  base  di  indicatori  di
evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale di cui al comma
4 dell'articolo 12, tenuto conto degli obiettivi  strategici  di  cui
all'articolo  4  e  sostenendo  gli   interventi   in   atto   e   in
programmazione da parte degli Enti locali nella gestione dei  servizi
educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia. 
  3. Il Piano di azione nazionale pluriennale, previa intesa in  sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' adottato con deliberazione  del  Consiglio
dei   ministri,   su   proposta   del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  4.  Gli  interventi  previsti  dal  Piano   di   azione   nazionale
pluriennale sono  attuati,  in  riferimento  a  ciascuno  degli  enti
destinatari  e  a  ciascuna  delle  specifiche  iniziative,  in  base
all'effettivo concorso, da parte dell'ente medesimo, al finanziamento
del fabbisogno mediante la previsione delle risorse  necessarie,  per
quanto di rispettiva competenza.