Art. 8 Piano per l'inclusione 1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalita' per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonche' per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualita' dell'inclusione scolastica. 2. Il Piano per l'inclusione e' attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.