Art. 8 
 
                       Piano per l'inclusione 
 
  1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito  della  definizione
del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il  Piano  per
l'inclusione che definisce le  modalita'  per  l'utilizzo  coordinato
delle   risorse,   compresi   il   superamento   delle   barriere   e
l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonche'
per progettare e programmare gli interventi  di  miglioramento  della
qualita' dell'inclusione scolastica. 
  2. Il Piano per l'inclusione e' attuato nei  limiti  delle  risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili.