Art. 8 
 
                      Modifiche all'articolo 10 
               del decreto legislativo n. 150 del 2009 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo n.  150  del  2009  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alinea, le parole:  «,  secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 15, comma 2, lettera  d),  redigono  annualmente»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «redigono   e   pubblicano   sul   sito
istituzionale ogni anno»; 
    b) al comma 1, lettera a), le parole: «un documento programmatico
triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza
con i contenuti e il ciclo  della  programmazione  finanziaria  e  di
bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi  strategici  ed
operativi»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «il   Piano   della
performance,  documento  programmatico  triennale,  che  e'  definito
dall'organo di indirizzo  politico-amministrativo  in  collaborazione
con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi  impartiti
dal Dipartimento della funzione pubblica ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici  ed
operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b),»; 
    c) al comma 1, lettera b), le parole: «un documento, da  adottare
entro il 30 giugno, denominato: "Relazione sulla  performance"»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno, la Relazione  annuale
sulla  performance,  che  e'  approvata  dall'organo   di   indirizzo
politico-amministrativo e validata dall'Organismo di  valutazione  ai
sensi dell'articolo 14 e»; 
    d) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Per gli enti
locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo  169,  comma
3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  la  Relazione
sulla performance  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  puo'  essere
unificata al rendiconto della gestione di cui  all'articolo  227  del
citato decreto legislativo. 
  1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), e'
predisposto a seguito della presentazione alle Camere  del  documento
di economia e finanza, di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Il Piano delle performance e'  adottato  non  oltre  il
termine di cui al comma 1,  lettera  a),  in  coerenza  con  le  note
integrative al bilancio di previsione di cui  all'articolo  21  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei
risultati attesi di bilancio, di  cui  all'articolo  19  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91.». 
    e) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Nei
casi in cui la mancata adozione del Piano  o  della  Relazione  sulla
performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo  di  indirizzo
di cui  all'articolo  12,  comma  1,  lettera  c),  l'erogazione  dei
trattamenti e delle premialita' di cui al  Titolo  III  e'  fonte  di
responsabilita' amministrativa del titolare  dell'organo  che  ne  ha
dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del  Piano,
ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del
Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica
tempestivamente le  ragioni  del  mancato  rispetto  dei  termini  al
Dipartimento della funzione pubblica.». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del  citato  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 10 (Piano della  performance  e  Relazione  sulla
          performance). - 1.  Al  fine  di  assicurare  la  qualita',
          comprensibilita'  e   attendibilita'   dei   documenti   di
          rappresentazione  della  performance,  le   amministrazioni
          pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni
          anno: 
                a) entro il 31 gennaio, il Piano  della  performance,
          documento  programmatico   triennale,   che   e'   definito
          dall'organo   di   indirizzo   politico-amministrativo   in
          collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo
          gli indirizzi impartiti  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 2, e che individua gli
          indirizzi e gli obiettivi strategici ed  operativi  di  cui
          all'art.  5,  comma  01,  lettera  b),  e  definisce,   con
          riferimento  agli  obiettivi  finali  e  intermedi  e  alle
          risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
          della   performance   dell'amministrazione,   nonche'   gli
          obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
          indicatori; 
                b) entro il 30 giugno,  la  Relazione  annuale  sulla
          performance, che  e'  approvata  dall'organo  di  indirizzo
          politico-amministrativo  e   validata   dall'Organismo   di
          valutazione ai  sensi  dell'art.  14  e  che  evidenzia,  a
          consuntivo,  con   riferimento   all'anno   precedente,   i
          risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
          singoli obiettivi e indicatori programmati e alle  risorse,
          con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il  bilancio
          di genere realizzato. 
              1-bis.  Per  gli  enti  locali,   ferme   restando   le
          previsioni di cui all'art. 169, comma  3  bis  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  la  Relazione  sulla
          performance di cui al comma  1,  lettera  b),  puo'  essere
          unificata al rendiconto della gestione di cui all'art.  227
          del citato decreto legislativo. 
              1-ter. Il Piano della performance di cui  al  comma  1,
          lettera a), e' predisposto a  seguito  della  presentazione
          alle Camere del Documento di economia  e  finanza,  di  cui
          all'art. 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il  Piano
          delle Performance e' adottato non oltre il termine  di  cui
          al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative
          al bilancio di previsione di cui all'art. 21 della legge 31
          dicembre 2009, n. 196, o con il piano  degli  indicatori  e
          dei risultati attesi di bilancio, di cui all'art.  19,  del
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 
              5.  In  caso  di  mancata  adozione  del  Piano   della
          performance  e'   fatto   divieto   di   erogazione   della
          retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano  avere
          concorso alla mancata adozione del Piano, per  omissione  o
          inerzia   nell'adempimento   dei    propri    compiti,    e
          l'amministrazione  non  puo'  procedere  ad  assunzioni  di
          personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
          collaborazione comunque denominati.  Nei  casi  in  cui  la
          mancata  adozione  del  Piano  o  della   Relazione   sulla
          performance dipenda da omissione o inerzia  dell'organo  di
          indirizzo  di  cui  all'art.  12,  comma  1,  lettera   c),
          l'erogazione dei trattamenti e delle premialita' di cui  al
          Titolo III e' fonte di responsabilita'  amministrativa  del
          titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e  che  ha
          concorso alla mancata adozione  del  Piano,  ai  sensi  del
          periodo precedente. In caso di  ritardo  nell'adozione  del
          Piano    o    della    Relazione     sulla     performance,
          l'amministrazione comunica tempestivamente le  ragioni  del
          mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione
          pubblica.».