Art. 8 Disposizioni fiscali e sociali 1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista». 2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo nonche' dall'articolo 9, comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. 3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorche' fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi. 5. Salvo quanto previsto al comma 6, il trattamento economico di cui al comma 4 e' corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilita' della predetta contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennita' e' calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002. 6. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino e' corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al comma 5, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori di cui al comma 4 che abbiano titolo all'indennita' di maternita' o paternita'. In tale caso, l'indennita' e' calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennita' di maternita' o paternita'. 7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo. 8. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi. 9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 4 a 8, valutati in 5,26 milioni di euro per l'anno 2017, 5,11 milioni di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5,14 milioni di euro per l'anno 2020, 5,24 milioni di euro per l'anno 2021, 5,34 milioni di euro per l'anno 2022, 5,45 milioni di euro per l'anno 2023, 5,57 milioni di euro per l'anno 2024 e 5,68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3. 10. Per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilita' lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera. 11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, valutati in 0,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
Note all'art. 8: - Si riporta l'art. 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004], come modificato dalla presente legge: «Art. 54 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo [Testo post riforma 2004]). - 5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento, e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, nonche' quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonche' le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialita', mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresi' integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarieta'.». - Per il testo dell'art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995, si vedano le note all'art. 6. - Per il testo dell'art. 59, comma 16, della citata legge n. 449 del 1997, si vedano note all'art. 6. - Si riporta l'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002 (Attuazione dell'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternita' ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335): «Art. 4 (Misura dell'indennita' e modalita' di erogazione). - 1. L'indennita' di cui agli articoli precedenti e' determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all'80 per cento di 1/365 del reddito, derivante da attivita' di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. 2. Ai fini di cui al comma precedente, il reddito dei liberi professionisti iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e' calcolato prendendo a riferimento, per ciascuno dei mesi d'interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attivita' libero professionale relativa all'anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi. 3. Ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, viene preso a riferimento il reddito dei suddetti dodici mesi risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interessato sulla base della dichiarazione del committente. 4. Nel caso in cui l'anzianita' assicurativa sia inferiore ai dodici mesi, il periodo di riferimento e l'indennita' di cui al comma 1 sono determinati proporzionalmente in relazione alla data di decorrenza della anzianita' stessa. 5. L'indennita' e' corrisposta dalla competente gestione separata, a seguito di apposita domanda, presentata dagli interessati, corredata da idonea certificazione, con le modalita' e nei termini stabiliti dall'Istituto erogatore, che tengano conto delle specificita' delle denunce reddituali e contributive previste per ciascuna categoria di iscritti. 6. I lavoratori destinatari delle prestazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 possono presentare domanda, per gli eventi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro un anno dalla suddetta data. Per l'anno 1998 tali prestazioni sono corrisposte anche se, nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile, non risulti attribuito alcun contributo. 7. La competente gestione separata provvede d'ufficio ai necessari accertamenti amministrativi.». - Per il testo dell'art. 1, comma 788, della citata legge n. 296 del 2006, si vedano le note all'art. 6. - Per il testo dell'art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995, si vedano le note all'art. 6.