Art. 8 Obblighi dei titolari degli strumenti 1. I titolari degli strumenti di misura soggetti all'obbligo della verificazione periodica: a) comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento e' in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2; b) mantengono l'integrita' del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonche' di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione; c) curano l'integrita' dei sigilli provvisori applicati dal riparatore; d) conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta; e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico. 2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.