Art. 8 
 
                Obblighi dei titolari degli strumenti 
 
  1. I titolari degli strumenti di misura soggetti all'obbligo  della
verificazione periodica: 
  a) comunicano entro  30  giorni  alla  Camera  di  commercio  della
circoscrizione in cui lo strumento e' in servizio la data  di  inizio
dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine  dell'utilizzo  e  gli
altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2; 
  b) mantengono l'integrita' del  contrassegno  apposto  in  sede  di
verificazione periodica, nonche'  di  ogni  altro  marchio,  sigillo,
anche di tipo elettronico, o elemento di protezione; 
  c)  curano  l'integrita'  dei  sigilli  provvisori  applicati   dal
riparatore; 
  d) conservano  il  libretto  metrologico  e  l'eventuale  ulteriore
documentazione prescritta; 
    e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e  non  li
utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto
di vista metrologico. 
  2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed  e),  sono
esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si
abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.