Art. 8 
 
Trasparenza della destinazione delle somme derivanti dal  cinque  per
                                mille 
 
  1. I beneficiari del riparto  del  contributo  hanno  l'obbligo  di
redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione  delle
somme,  e  trasmetterlo  all'amministrazione   erogatrice   entro   i
successivi trenta giorni, accompagnato da una relazione illustrativa,
dal quale risultino in modo  chiaro,  trasparente  e  dettagliato  la
destinazione e l'utilizzo delle somme percepite. 
  2. Gli stessi beneficiari hanno, altresi', l'obbligo di  pubblicare
sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza del  termine
di cui al comma 1, gli importi percepiti ed il rendiconto di  cui  al
comma 1, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i
successivi sette giorni. 
  3. Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al
comma 2, l'amministrazione  erogatrice  diffida  il  beneficiario  ad
effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni
ed in caso  di  inerzia  provvede  all'irrogazione  di  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria  pari  al  25  per  cento  del  contributo
percepito, i cui proventi affluiscono all'entrata del bilancio  dello
Stato, secondo le modalita' definite nel decreto di cui  all'articolo
4. 
  4. Ciascuna amministrazione erogatrice pubblica,  entro  90  giorni
dalla erogazione del contributo, sul proprio sito  web,  gli  elenchi
dei  soggetti  ai  quali  e'  stato  erogato   il   contributo,   con
l'indicazione del relativo importo, nonche'  il  link  al  rendiconto
pubblicato sul sito  web  del  beneficiario  provvedendovi  entro  30
giorni dall'acquisizione degli elementi informativi di cui  al  comma
2. 
  5. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui  al
comma 4, a carico di ciascuna amministrazione erogatrice si applicano
le sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del  decreto  legislativo
14 marzo 2013, n. 33. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si  riportano  gli  articoli  46  e  47  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
          riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi  di
          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da
          parte delle pubbliche amministrazioni): 
              «Art. 46 (Responsabilita'  derivante  dalla  violazione
          delle disposizioni in materia di obblighi di  pubblicazione
          e di accesso civico). - 1. L'inadempimento  degli  obblighi
          di pubblicazione previsti  dalla  normativa  vigente  e  il
          rifiuto, il  differimento  e  la  limitazione  dell'accesso
          civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 5-bis,
          costituiscono elemento di valutazione della responsabilita'
          dirigenziale, eventuale causa di responsabilita' per  danno
          all'immagine dell'amministrazione e sono comunque  valutati
          ai  fini  della  corresponsione   della   retribuzione   di
          risultato  e  del  trattamento  accessorio  collegato  alla
          performance individuale dei responsabili. 
              2.  Il  responsabile  non  risponde  dell'inadempimento
          degli obblighi  di  cui  al  comma  1  se  prova  che  tale
          inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.». 
              «Art. 47 (Sanzioni per la violazione degli obblighi  di
          trasparenza  per  casi  specifici).  -  1.  La  mancata   o
          incompleta comunicazione delle informazioni e dei  dati  di
          cui all'art. 14,  concernenti  la  situazione  patrimoniale
          complessiva   del   titolare   dell'incarico   al   momento
          dell'assunzione in carica, la titolarita'  di  imprese,  le
          partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti
          entro il secondo grado, nonche' tutti  i  compensi  cui  da
          diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
          responsabile della  mancata  comunicazione  e  il  relativo
          provvedimento   e'    pubblicato    sul    sito    internet
          dell'amministrazione o organismo interessato. 
              1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si  applica  anche
          nei  confronti  del   dirigente   che   non   effettua   la
          comunicazione ai sensi dell'art. 14, comma 1-ter,  relativa
          agli  emolumenti  complessivi  percepiti  a  carico   della
          finanza pubblica, nonche' nei  confronti  del  responsabile
          della mancata pubblicazione dei dati  di  cui  al  medesimo
          articolo. La stessa sanzione si applica nei  confronti  del
          responsabile della mancata pubblicazione dei  dati  di  cui
          all'art. 4-bis, comma 2. 
              2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui
          all'art.  22,  comma  2,  da'   luogo   ad   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
          responsabile  della  violazione.  La  stessa  sanzione   si
          applica agli amministratori societari che non comunicano ai
          soci pubblici il proprio incarico ed il  relativo  compenso
          entro  trenta  giorni  dal  conferimento  ovvero,  per   le
          indennita'  di   risultato,   entro   trenta   giorni   dal
          percepimento. 
              3.  Le  sanzioni  di  cui  al  comma  1  sono  irrogate
          dall'Autorita'   nazionale   anticorruzione.    L'Autorita'
          nazionale    anticorruzione    disciplina    con    proprio
          regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla  legge
          24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione
          delle sanzioni.».