Art. 8 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  decorrere
dal centottantesimo giorno successivo alla  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Gli alimenti immessi sul mercato o  etichettati  in  difformita'
dal presente decreto entro il termine  di  cui  al  comma  1  possono
essere  commercializzati  fino  all'esaurimento  delle   scorte   dei
predetti alimenti. 
  3. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1, la lettera f) e' abrogata; 
    b) l'articolo 11 e' abrogato; 
    c) all'articolo 18, comma 3, la parola: «11» e' soppressa. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo dell'art. 3, comma  1,  del  citato  decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  3  (Elenco  delle   indicazioni   dei   prodotti
          preconfezionati). - 1. Salvo quanto disposto dagli articoli
          successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati
          al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni: 
                a) la denominazione di vendita; 
                b) l'elenco degli ingredienti; 
                c)  la  quantita'  netta  o,  nel  caso  di  prodotti
          preconfezionati  in   quantita'   unitarie   costanti,   la
          quantita' nominale; 
                d) il termine minimo di conservazione o, nel caso  di
          prodotti   molto   deperibili   dal    punto    di    vista
          microbiologico, la data di scadenza; 
                e)  il  nome  o  la  ragione  sociale  o  il  marchio
          depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore
          o di  un  venditore  stabilito  nella  Comunita'  economica
          europea; 
                f) (abrogata); 
                g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per  le
          bevande aventi un contenuto alcolico superiore  a  1,2%  in
          volume; 
                h) una dicitura che consenta di identificare il lotto
          di appartenenza del prodotto; 
                i) le modalita' di conservazione e  di  utilizzazione
          qualora   sia   necessaria   l'adozione   di    particolari
          accorgimenti in funzione della natura del prodotto; 
                l) le istruzioni per l'uso, ove necessario; 
                m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso  in
          cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente  circa
          l'origine o la provenienza del prodotto; 
                m-bis) la quantita' di taluni ingredienti o categorie
          di ingredienti come previsto dall'art. 8. 
              (Omissis).». 
              - L'art. 11 del citato decreto legislativo  27  gennaio
          1992, n. 109, abrogato dal presente decreto, recava:  «Sede
          dello stabilimento». 
              - Il testo dell'art. 18, comma 3,  del  citato  decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  18  (Sanzioni).  -  1.   La   violazione   delle
          disposizioni  dell'art.  2  e'  punita  con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro
          diciottomila. 
              2. La violazione delle disposizioni degli  articoli  3,
          10-bis e  14  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria     da     euro     milleseicento     a     euro
          novemilacinquecento. 
              3. La violazione delle disposizioni degli  articoli  4,
          5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15,  16  e  17  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a  euro
          tremilacinquecento. 
              4. La  competenza  in  materia  di  applicazione  delle
          sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle  regioni  ed
          alle province autonome di Trento e  di  Bolzano  competenti
          per territorio. 
              4-bis. Nelle  materie  di  propria  competenza,  spetta
          all'Ispettorato centrale  repressioni  frodi  l'irrogazione
          delle sanzioni amministrative.».