Art. 8 Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale 1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entita' del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo Poverta', il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di seguito denominato «Piano», puo' modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi: a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); b) gli indicatori del tenore di vita, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c); c) l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari con le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 2, a partire da quelli con persone di eta' pari o superiore a 55 anni, prive dei requisiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, eventualmente mediante l'utilizzo di una scala di valutazione del bisogno, di cui al comma 2; d) il valore di euro 3.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a), nonche' il parametro per cui tale valore e' moltiplicato, pari, in sede di prima applicazione, al settantacinque per cento, fino all'unita'; e) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti; f) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche di cui alla lettera d), assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o piu' componenti; a decorrere dal terzo Piano il massimale del beneficio economico puo' essere elevato oltre detto ammontare; g) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla poverta', di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al quindici per cento, delle risorse disponibili a valere sul Fondo Poverta', di cui all'articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli incrementi della dotazione del Fondo Poverta' non destinati all'ampliamento del numero dei beneficiari; h) le modalita' di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 4, comma 5; i) i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale, della progettazione personalizzata, per lo scambio dei dati, la verifica dei requisiti e il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 9; l) il limite mensile di prelievo di contante mediante la Carta ReI, nonche' le categorie di beni e servizi di prima necessita' acquistabili mediante la medesima Carta. 2. Ai fini della progressiva estensione dei beneficiari del ReI, in caso le eventuali risorse aggiuntive non siano sufficienti alla universale copertura di tutti i nuclei familiari nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, il Piano puo' introdurre una scala di valutazione del bisogno per individuare, nei limiti delle risorse disponibili le caratteristiche dei nuclei. La scala di valutazione e' costruita avuto riguardo alla condizione economica, ai carichi familiari e di cura e alla situazione occupazionale. 3. Il Piano puo' procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Poverta', laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento. L'estensione della platea e' individuata prioritariamente tra i nuclei familiari con persone di eta' pari o superiore a 55 anni non gia' inclusi all'articolo 3, comma 2. 4. Il Piano e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, si veda nelle note alle premesse.