Art. 8 
 
                        Revoca dei contributi 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  qualora  dal
controllo del Ministero emerga la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni di cui al comma 2 dell'articolo  5  rese  dai  soggetti
beneficiari, ovvero quando venga accertata la mancanza dei  requisiti
di cui all'articolo 4 per la concessione del  contributo,  questo  e'
revocato, previa contestazione al beneficiario  ed  in  esito  ad  un
procedimento in contraddittorio. E'  altresi'  causa  di  revoca  del
contributo   il   mancato   rispetto   dell'impegno   oggetto   della
dichiarazione prescritta dall'articolo 4, comma 1, lettera b). 
  2. La regolarita'  contributiva  previdenziale  necessaria  per  la
concessione del contributo si intende  soddisfatta  anche  quando  le
imprese abbiano pendente un ricorso  giurisdizionale  in  materia  di
contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto  una  rateizzazione
del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le  rate
scadute. 
  3. La  revoca  dei  contributi  comporta  l'obbligo  a  carico  del
soggetto beneficiario di riversare  al  Ministero,  entro  i  termini
fissati  nel  provvedimento  stesso,  l'intero  ammontare  percepito,
rivalutato secondo  gli  indici  ufficiali  ISTAT  di  inflazione  in
rapporto  «ai  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed
impiegati», oltre  agli  interessi  corrispettivi  al  tasso  legale,
nonche'  l'esclusione  dalla  partecipazione   alla   procedura   per
l'erogazione dei contributi per due anni successivi. 
  4. Ove l'obbligato non ottemperi  al  versamento  entro  i  termini
fissati, il recupero coattivo dei contributi  e  degli  accessori  al
contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante
iscrizione a ruolo delle somme complessivamente dovute.