Art. 8 Revoca dei contributi 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo del Ministero emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 rese dai soggetti beneficiari, ovvero quando venga accertata la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 4 per la concessione del contributo, questo e' revocato, previa contestazione al beneficiario ed in esito ad un procedimento in contraddittorio. E' altresi' causa di revoca del contributo il mancato rispetto dell'impegno oggetto della dichiarazione prescritta dall'articolo 4, comma 1, lettera b). 2. La regolarita' contributiva previdenziale necessaria per la concessione del contributo si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute. 3. La revoca dei contributi comporta l'obbligo a carico del soggetto beneficiario di riversare al Ministero, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto «ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale, nonche' l'esclusione dalla partecipazione alla procedura per l'erogazione dei contributi per due anni successivi. 4. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo delle somme complessivamente dovute.